Sentenza n. 1047/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 871/2023 n. 21/2024 del 10.1.2024 la quale ha riconosciuto al Sig. Gabriele Rossetti il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994 Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e alle somme accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 21/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere il beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni indicati nel titolo, per complessivi 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva eseguito il giudicato soltanto quanto alle spese attribuite al procuratore antistatario, senza dimostrare la corresponsione del beneficio spettante al docente. Il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Livorno era passata in giudicato e che l'Amministrazione non aveva completato l'esecuzione, non avendo dimostrato la materiale attribuzione al ricorrente della Carta docente e delle somme dovute. Il Collegio ha ritenuto insussistenti ostacoli normativi alla corresponsione, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, secondo le modalità stabilite nel titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di provvedere alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese di giudizio, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme riconosciute dal titolo devono essere corrisposti nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, non sussiste più l'ostacolo temporale alla corresponsione delle somme dovute dall'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
In sede commissariale, il pagamento può essere effettuato anche mediante il meccanismo del conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine rivolto all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'amministrazione non può opporre tale termine per sottrarsi all'adempimento del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare, già con la decisione, un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, o in un suo sostituto, e può utilizzare gli strumenti di pagamento previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
- L'esecuzione parziale del giudicato, limitata alle spese di giudizio, non esclude l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alle ulteriori statuizioni patrimoniali e conformative contenute nel titolo.
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