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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27344/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato la retrodatazione degli effetti di una seconda misura cautelare (custodia domiciliare) in relazione alla presunta anteriorità dei fatti contestati nella seconda ordinanza rispetto all'emissione della prima. Il ricorrente ha sostenuto che gli elementi investigativi relativi al procedimento cd. "Taros" erano a disposizione dell'autorità prima della richiesta della prima ordinanza (informativa depositata il 31/03/2020; prima richiesta di custodia del 18/06/2020) e che tra i fatti delle due ordinanze sussiste connessione e sovrapposizione tali da giustificare la retrodatazione. Il punto centrale è se il reato oggetto della seconda ordinanza fosse effettivamente anteriore alla prima ordinanza, tenuto conto della natura permanente del delitto di detenzione illegale dell'arma rispetto alla natura istantanea del reato di porto in luogo pubblico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato la decisione di non retrodatare gli effetti della seconda misura cautelare perché mancava il requisito dell'anteriorità dei fatti: il reato di detenzione è di natura permanente (la disponibilità dell'arma non è mai cessata, arma mai rinvenuta) e, quindi, non può dirsi previamente commesso rispetto alla prima ordinanza sul porto in luogo pubblico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

    La norma regola la possibile retrodatazione degli effetti della custodia cautelare; tuttavia la sua applicazione richiede, oltre alla connessione e alla desumibilità degli indizi, il requisito dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235910

    ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza

    Il principio delle Sezioni Unite estende che quando il reato è di natura associativa o permanente e la condotta si protrae dopo la prima ordinanza, non opera la retrodatazione; tale principio è stato applicato dalla Corte al reato di detenzione illegale di arma considerato permanente

  • art. 12 cod. proc. pen. (connessione)

    La connessione tra procedimenti, pur rilevante, non è di per sé sufficiente ad imporre la retrodatazione degli effetti di una misura cautelare quando manca l'anteriorità dei fatti o la cessazione della condotta permanente

  • Legge n. 895 del 1967, art. 2 (reato contestato)

    Indica il reato contestato nel procedimento principale; la natura del reato (come descritta in motivazione) incide sulla valutazione della permanenza della condotta e quindi sull'anteriorità rispetto alla prima ordinanza

Massime di principio

  • La retrodatazione degli effetti di una seconda misura cautelare richiede non solo connessione e indizi sufficienti, ma anche che i fatti contestati nella seconda ordinanza siano anteriori alla prima ordinanza; se il reato è di natura permanente (es. detenzione illegale di arma) e la condotta si è protratta dopo la prima ordinanza, l'anteriorità non si configura e la retrodatazione viene negata.
  • La mera conoscenza di elementi investigativi prima della prima richiesta cautelare non è automaticamente sufficiente a ottenere la retrodatazione se il fatto contestato nella seconda ordinanza continua nel tempo (natura permanente) e non è cessato al momento della prima ordinanza.
  • La connessione processuale (art. 12 c.p.p.) agevola l'esame congiunto delle cause ma non sostituisce gli specifici requisiti richiesti per la retrodatazione degli effetti cautelari.
  • In presenza di reati a consumazione istantanea (es. porto illegale consumato in un momento determinato), se è dimostrabile che l'episodio è anteriore rispetto alla prima ordinanza, la retrodatazione è più facilmente ottenibile.
  • Per ottenere la retrodatazione il difensore dovrebbe provare non solo l'esistenza di conoscenze investigative anteriori, ma anche la cessazione della condotta permanente (ad esempio il rinvenimento dell'arma) o comunque l'effettiva anteriorità dell'episodio contestato nella seconda ordinanza rispetto alla prima.

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