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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22188/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso con metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA e contestazione di maggiori ricavi non contabilizzati e di redditi di fabbricati non dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR della Liguria aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'impugnazione investisse l'atto nel suo complesso e che, nel merito, mancasse la prova del presupposto dell'accertamento induttivo, anche in ragione della cessazione dell'attività e della distruzione delle rimanenze finali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il giudice di appello avrebbe annullato l'avviso oltre i limiti del petitum e senza considerare i redditi di fabbricati; 2) omesso esame di fatto decisivo, identificato nella richiesta del contribuente di ridurre gli importi alla bozza di dichiarazione tardivamente predisposta; 3) violazione dell'art. 3 d.P.R. 322/1998, assumendo che la dichiarazione tardiva non avesse alcuna rilevanza e che la dichiarazione esista solo con l'invio telematico. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché, secondo la CTR, l'impugnazione del contribuente investiva l'intero avviso di accertamento, sicché il giudice di merito poteva annullarlo nella sua integralità; inoltre, la mancata rideterminazione dei redditi da fabbricati non integrava extrapetizione, trattandosi di profilo non oggetto di rettifica e quindi estraneo al perimetro dell'atto impugnato. Ha ritenuto infondato il secondo profilo del primo motivo, osservando che nel processo tributario, pur essendo processo di impugnazione-merito, l'obbligo di rideterminare la pretesa opera quando l'atto venga annullato per vizi formali o metodologici; qui, invece, la CTR aveva accertato l'infondatezza nel merito della pretesa per mancanza di prova del presupposto dell'accertamento induttivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare l'omessa valutazione di deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché estraneo alla ratio decidendi e diretto a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Spese poste a carico dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e ultrapetizione

    Il perimetro della decisione del giudice tributario è delimitato dai motivi di impugnazione e dall'ampiezza dell'atto contestato; se l'avviso è impugnato nel suo complesso, non vi è ultrapetizione nel suo integrale annullamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    La censura è utilizzabile per denunciare errores in procedendo, come la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il motivo è ammissibile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione di deduzioni o argomentazioni difensive.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura per violazione di legge è inammissibile se non investe la ratio decidendi o se mira solo a una rivalutazione del fatto.

  • art. 3 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    violazione dell’art. 3 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La questione sulla tardiva dichiarazione è stata ritenuta estranea alla decisione impugnata, che si fondava invece sulla carenza di prova della pretesa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    iuxtaalligata et probata partium

    Il giudice decide sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti; la parte che contesta la pretesa deve confrontarsi con il relativo quadro probatorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il perimetro del giudizio di impugnazione è delimitato dall'atto impugnato e dai motivi di ricorso: se il contribuente investe l'avviso nel suo complesso, il giudice può annullarlo integralmente senza incorrere in ultrapetizione.
  • Il processo tributario è di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è annullato per vizi formali o metodologici, il giudice deve comunque rideterminare la pretesa; se invece accerta l'infondatezza sostanziale della pretesa per difetto di prova del presupposto impositivo, può limitarsi al rigetto dell'accertamento senza una nuova quantificazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mancata valutazione di deduzioni difensive, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Una censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • rami':['Tributi','Processo civile'],

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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