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Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del PROVVEDIMENTO DI REVOCA prot. nr. 0148437 notificato il 09.04.2025 – del NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO – cod. istanza NA5608277170 cod.pratica P-NA/L/Q/2023/107219 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202503242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del Mod. 209, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto rilasciato sulla base del nulla osta della Prefettura, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presentato domanda di permesso di soggiorno. Il nulla osta e il Mod. 209 venivano successivamente revocati perché la delega utilizzata dal delegato del datore di lavoro era stata disconosciuta dal Comune. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore e delle circolari ministeriali, eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, nonché lesione del legittimo affidamento. Sosteneva di essere estraneo alla falsificazione della delega, di aver agito in buona fede e di essere stato vittima di artifici e raggiri. Deduceva inoltre di essere stato assunto da altro datore di lavoro e chiedeva che fosse valutata la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione o di altro titolo per casi speciali.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Richiamando la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, afferma che, quando la revoca del nulla osta interviene dopo un lungo periodo dall’ingresso del lavoratore, in assenza di elementi indicativi della sua mala fede e in presenza di una successiva assunzione da parte di altro datore di lavoro, si determina una condizione soggettiva meritevole di tutela. In tale situazione l’amministrazione, anche alla luce delle proprie circolari, non può limitarsi a revocare il nulla osta per la falsità della delega, ma deve valutare la posizione individuale del lavoratore e la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le spese sono compensate. È respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza documentale, in particolare quanto alla dichiarazione dei redditi e alla certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata dalla documentazione richiesta; la carenza della dichiarazione dei redditi e della certificazione consolare ha determinato il rigetto della relativa domanda.

Massime di principio

  • La falsità della delega utilizzata nell’ambito della procedura per il nulla osta al lavoro non giustifica automaticamente la revoca del nulla osta nei confronti del lavoratore straniero quando non emergano elementi di sua mala fede o partecipazione alla falsificazione.
  • Quando la revoca del nulla osta interviene dopo un significativo lasso di tempo dall’ingresso regolare del lavoratore straniero, l’amministrazione deve considerare il consolidamento della sua posizione personale e il suo eventuale inserimento lavorativo e sociale.
  • La successiva assunzione del lavoratore straniero da parte di un diverso datore di lavoro costituisce un elemento rilevante che l’amministrazione deve valutare ai fini dell’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno alternativo, anche secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali.
  • In presenza di buona fede del lavoratore, lungo tempo trascorso dall’ingresso e inserimento lavorativo in Italia, la decisione amministrativa deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza e non può fondarsi su un automatismo meramente formale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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