Cassazione Civile, Ordinanza n. 04641/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2003, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i costi dedotti per l'acquisto di autoveicoli da una società ritenuta mera cartiera, interposta tra l'acquirente e il fornitore estero. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: negata la detrazione IVA per ritenuta consapevolezza della frode, ma riconosciuta in parte la deducibilità dei costi. In appello la società aveva sostenuto, tra l'altro, che non fosse stato provato che il venditore fosse soggetto diverso dalla società interposta e che fosse illegittima la valutazione del ricarico operata dal primo giudice. La CTR aveva rigettato l'appello, valorizzando la natura di cartiera della società interposta, l'omesso assolvimento di adempimenti fiscali, i pagamenti in contanti e l'inattendibilità delle scritture contabili. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di sottoscrizione dell'avviso da parte di dirigente; 2) violazione delle norme processuali e degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 per avere desunto la consapevolezza della frode mediante presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti; 3) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 8 d.l. 16/2012 per aver escluso integralmente la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti, senza verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo e qualificando come inammissibile, sotto veste di violazione di legge, la critica alla valutazione di merito delle presunzioni e delle prove. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono restare deducibili anche se il cessionario era consapevole della frode, salvo verifica della sussistenza dei requisiti civilistico-fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Poiché la sentenza impugnata non aveva compiutamente motivato sul venir meno di tali presupposti e aveva seguito un ragionamento induttivo non coerente con la fattispecie concreta, la Cassazione ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale, e la validità dell'atto non è incisa dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata.
artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati come parametri della motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito esponeva gli elementi posti a base della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della decisione tributaria deve essere presente e intellegibile; nel caso concreto la CTR ha indicato gli elementi presuntivi valorizzati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma non è emerso un vizio riconosciuto dalla Corte.
artt. 2729 e 2697 c.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile nella sostanza perché diretta a rivalutare il merito probatorio; la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA; la censura non è stata accolta perché investiva la ricostruzione fattuale.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
I costi sono deducibili solo se rispondono ai requisiti fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la mera soggettiva inesistenza dell'operazione non basta, di per sé, a escluderne la deduzione.
art. 8 d.l. n. 16/2012
"non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ..."
La norma, che sostituisce l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 ed è retroattivamente applicabile nei limiti indicati, consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se il contribuente conosceva la frode, salvo che i costi difettino dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza o determinabilità.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
Come modificato dall'art. 8 d.l. 16/2012, è la base normativa che consente la deducibilità dei costi in operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti dei requisiti fiscali ordinari.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che la censura che mira a una diversa ricostruzione del fatto non integra violazione di legge, ma eventualmente vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non è automaticamente esclusa dalla sola consapevolezza del contribuente circa la frode, dovendosi verificare se i costi presentino comunque effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove: essa sussiste solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata.
- La contestazione in cassazione della valutazione di presunzioni e indizi non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Negli avvisi di accertamento tributario la sottoscrizione da parte di funzionario delegato di carriera direttiva è sufficiente; non è necessaria la qualifica dirigenziale.
- Quando la sentenza di merito, pur in modo sintetico, indica gli elementi di fatto posti a base della decisione, non può ravvisarsi vizio di motivazione per il solo dissenso del contribuente sulla loro rilevanza.
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