Ordinanza n. 2642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda di sospensione del bando concorsuale e della disciplina regolamentare relativa alla soglia di accesso alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 9 ottobre 2025, recante il bando del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nonché del d.m. n. 205/2023, come modificato dal d.m. n. 214/2024. La contestazione riguarda la previsione secondo cui alla prova orale può accedere un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, purché sia conseguita una soglia di idoneità pari a 70/100. Gli appellanti hanno quindi censurato il meccanismo della soglia mobile di sbarramento e ne hanno chiesto la sospensione cautelare. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non emergenti indizi di fondatezza, condividendo la valutazione del TAR secondo cui la contestazione della soglia mobile di sbarramento non considera adeguatamente la consolidata giurisprudenza amministrativa che reputa tale meccanismo coerente con le esigenze di buon andamento, speditezza delle procedure concorsuali e selezione dei migliori. Quanto al periculum in mora, il Collegio non ha ravvisato un danno grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, gli appellanti possono accedere a prove suppletive. Le spese della fase cautelare sono state compensate per peculiari motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione nei limiti propri della fase cautelare.
art. 8, co. 2, decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 2939 del 9 ottobre 2025
può accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt.
La disposizione introduce il meccanismo di selezione contestato, combinando il limite numerico dei candidati ammessi alla prova orale con la soglia minima di idoneità.
art. 8, co. 2, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2024, n. 214
può accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt.
La disciplina regolamentare stabilisce la soglia mobile di sbarramento per l’accesso alla prova orale, ritenuta in sede cautelare coerente con il buon andamento, la speditezza della procedura e la selezione dei migliori.
Massime di principio
- In sede cautelare, la previsione concorsuale che limiti l’accesso alla prova orale a un numero di candidati parametrato ai posti disponibili, subordinatamente al conseguimento di una soglia minima di idoneità, non presenta prima facie profili di illegittimità quando risponde alle esigenze di buon andamento, speditezza della procedura e selezione dei migliori.
- Il periculum in mora non sussiste quando l’eventuale pregiudizio derivante dall’applicazione della disciplina concorsuale può essere adeguatamente neutralizzato, in caso di accoglimento nel merito, mediante l’ammissione del candidato a prove suppletive.
- La valutazione cautelare resta circoscritta agli indizi di fondatezza e al rischio di danno grave e irreparabile, senza pregiudicare l’esame definitivo della controversia nel merito.
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