Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento A. del Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV approvato in data 06.06.2022 per effetto del decorso di sessanta giorni dalla data di trasmissione del piano a Roma Capitale da parte di Ama S.p.A., avvenuta con nota prot n. 0027907.U del 07/04/2022 (doc. 1), ai sensi dell'art. 19 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, nella parte in cui colloca n. 7 cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Cardinale Garampi n. 184; B. ove occorra, della medesima nota prot. nota 0027907.U del 07/04/2022 adottata da Ama S.p.A. e trasmessa a Roma Capitale in pari data e di tutti i relativi allegati (doc. 2); C. ove occorra, del silenzio serbato da Roma Capitale sulla richiesta di modifica del Piano di posizionamento dei contenitori stradali presentata dal Condominio ricorrente in data 4 maggio 2022 (doc. 3); D. nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con cui le amministrazioni evocate in giudizio hanno inteso confermare il Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV impugnato sub lett. A).

Giustizia amministrativa202209970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV, nella parte relativa alla collocazione di sette cassonetti presso il condominio ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il condominio ha impugnato il Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV, approvato per effetto del decorso del termine previsto dalla disciplina capitolina, nella parte in cui collocava sette cassonetti per la raccolta dei rifiuti in prossimità dell'edificio sito in via Cardinale Garampi n. 184. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la nota con cui AMA aveva trasmesso il piano a Roma Capitale, il silenzio serbato da Roma Capitale sulla richiesta di modifica presentata dal condominio e gli atti connessi e consequenziali. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, AMA ha rimosso o ricollocato i contenitori e il condominio ha dichiarato che ciò aveva realizzato integralmente l'interesse sotteso al ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione del 18 gennaio 2024, con cui il condominio ha comunicato la ricollocazione dei cassonetti e la piena soddisfazione dell'interesse perseguito. Poiché è venuto meno l'interesse attuale alla decisione di merito sulla legittimità del piano e degli atti connessi, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, su richiesta della parte ricorrente e in assenza di opposizione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio deve prendere atto della nota del 18 gennaio 2024, con la quale parte ricorrente ha comunicato la ricollocazione dei cassonetti e la piena realizzazione dell’interesse sotteso alla proposizione del ricorso.

    La piena soddisfazione dell'interesse del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 19 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021

    Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV approvato in data 06.06.2022 per effetto del decorso di sessanta giorni dalla data di trasmissione del piano a Roma Capitale da parte di Ama S.p.A.

    La disposizione è indicata nell'epigrafe quale disciplina del procedimento di approvazione del piano per decorso del termine di sessanta giorni.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione modifica o rimuove l'assetto contestato e il ricorrente dichiara che l'interesse sostanziale perseguito è stato integralmente soddisfatto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originario.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento pieno e concreto dell'interesse azionato; la mera modifica parziale dell'atto o la permanenza di effetti pregiudizievoli non sarebbe di per sé sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.