Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede esecutiva il Tribunale aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili riguardanti furto, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli, evasione e tentata rapina impropria con evasione, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 672 c.p.p., 385, 133 e 81 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva applicato aumenti di pena per due episodi di evasione in misura sensibilmente più alta rispetto all'aumento stabilito per un'altra evasione, pur a fronte di condotte analoghe, senza una specifica e adeguata motivazione; secondo il ricorrente, il mero richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. non bastava a giustificare la diversa proporzione tra i reati satellite. Il Procuratore generale ha chiesto invece l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, in tema di reato continuato, il giudice deve individuare la pena base per il reato più grave e poi determinare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, indicando le ragioni della diversa misura degli aumenti e il rapporto di proporzione con la pena base. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non conteneva una specifica indicazione delle ragioni della diversa quantificazione degli aumenti per le tre evasioni, trattate in modo disomogeneo nonostante la tipologia omogenea delle condotte. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena e alla relativa motivazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma posta a fondamento della censura per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma posta a fondamento della censura per vizio di motivazione
art. 672 c.p.p.
richiamato come disciplina del procedimento esecutivo nel quale è stata chiesta la continuazione
art. 385 c.p.
indicato quale fattispecie di evasione contestata
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena e parametro motivazionale per gli aumenti per i reati satellite
art. 81 c.p.
norma sulla continuazione e sui limiti degli aumenti di pena
art. 62-bis c.p.
richiamato in un precedente citato come criterio rilevante ai fini della mitigazione sanzionatoria
art. 34, comma 1, c.p.p.
richiamato nel riferimento alla incompatibilità del giudice del rinvio dopo annullamento in materia esecutiva
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
richiamato nel riferimento alla disciplina del giudizio di rinvio dopo annullamento
art. 671 c.p.p.
richiamato quale norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
richiamato per l'annotazione e l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel reato continuato, una volta individuato il reato più grave e fissata la pena base, il giudice deve determinare gli aumenti per i reati satellite in modo autonomo e motivato, così da rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra pena base e aumenti.
- Anche quando gli aumenti per i singoli reati satellite sono contenuti e la motivazione può essere sintetica, il giudice deve comunque esplicitare gli elementi di gravità rilevanti ex art. 133 c.p. e le ragioni per cui condotte omogenee ricevano aumenti differenziati.
- La discrezionalità nella quantificazione della pena in continuazione non consente una sostanziale equiparazione a cumulo materiale: la motivazione deve mostrare che l'aumento per ciascun reato satellite è stato calibrato in relazione alla sua specifica gravità e alla pena base.
- L'omessa indicazione delle ragioni della diversa misura degli aumenti, specie a fronte di fatti analoghi, integra vizio della motivazione della determinazione sanzionatoria e impone l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena.
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento in materia esecutiva, la decisione viene rinnovata da giudice in diversa composizione, restando libero nell'esito ma vincolato ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione.
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