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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2001, con cui erano stati determinati maggiori redditi d'impresa e maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L'Amministrazione ha contestato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della CTR sulla riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci e all'amministratore, la violazione della disciplina sulle presunzioni bancarie e l'erronea estensione dell'inutilizzabilità derivante da un accesso domiciliare non autorizzato anche alle verifiche bancarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla riferibilità alla società delle operazioni effettuate sui conti dei soci, precisando che, una volta dimostrata tale riferibilità anche mediante presunzioni, spetta alla società provare l'estraneità di ciascuna movimentazione all'attività d'impresa. Ha inoltre stabilito che l'illegittimità dell'accesso domiciliare rende inutilizzabili soltanto le prove per le quali l'accesso costituisce condizione necessaria, non anche gli elementi autonomamente acquisiti, come le movimentazioni bancarie. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Le movimentazioni bancarie possono fondare la rettifica quando il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito o che sono estranee all'attività d'impresa.

    I dati dei conti correnti intestati a soci, amministratori o altri soggetti collegati possono essere utilizzati nei confronti della società quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità dei rapporti o delle singole operazioni alla società. Dimostrata tale riferibilità, grava sulla società l'onere di giustificare individualmente le movimentazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Consente di utilizzare, nell'accertamento, dati bancari formalmente intestati a soggetti diversi dalla società quando emerga la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti all'ente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    Disciplina l'accertamento del reddito d'impresa e si coordina con le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie non giustificate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    L'accesso presso un domicilio richiede le autorizzazioni previste dalla legge. L'illegittimità dell'accesso comporta l'inutilizzabilità delle prove che dipendono necessariamente da quell'accesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Estende, per gli accertamenti sulle imposte sui redditi, le regole previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di accessi e verifiche.

  • Codice civile, artt. 2700 e 2727

    Sono richiamati in relazione al valore probatorio degli atti e all'utilizzo delle presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • I conti correnti intestati a soci o amministratori non sono automaticamente irrilevanti per l'accertamento societario: l'Amministrazione deve prima dimostrare, anche mediante elementi presuntivi, la loro effettiva riferibilità alla società.
  • Una volta provato il collegamento tra conto personale e attività societaria, la società deve fornire una giustificazione specifica per ciascun versamento o prelevamento, dimostrando che l'operazione è estranea all'impresa o che è stata contabilizzata.
  • Un accesso domiciliare privo della necessaria autorizzazione rende inutilizzabili le prove che sono state necessariamente acquisite grazie a quell'accesso, ma non travolge automaticamente gli elementi ottenuti autonomamente o solo occasionalmente durante l'accesso.
  • Le verifiche bancarie possono mantenere la loro efficacia anche se l'accesso domiciliare è illegittimo, quando siano state svolte attraverso attività indipendenti dall'accesso, come l'acquisizione e l'analisi dei dati presso gli istituti di credito.
  • La motivazione della sentenza deve confrontarsi concretamente con gli elementi indicati dall'Amministrazione: un riferimento generico ai conti di 'persone fisiche', senza considerare che si tratta di soci e senza esaminare i rapporti con clienti e fornitori, può essere ritenuto insufficiente.

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