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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49983/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione (targa di un ciclomotore accertata in epoca prossima all'ottobre 2011). Denunciava: 1) estinzione del reato per prescrizione maturata in ottobre 2021; 2) travisamento dei fatti e errata valutazione della prova testimoniale (in particolare della deposizione di Soufine Naffati), deducendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova valorizzando il silenzio/contumacia dell'imputato; 3) vizio nella determinazione della pena per avere la Corte d'appello considerato precedenti non coevi rispetto al fatto in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: la prescrizione non era maturata perché, ai fini del calcolo della prescrizione, va considerata la recidiva infraquinquennale a effetto speciale che aumenta la pena massima e quindi il termine prescrizionale; con atti interruttivi considerati, il reato accertato nell'ottobre 2011 si prescriverebbe solo nell'ottobre 2029. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione della prova fatta dal giudice di merito: la testimonianza di Naffati è stata giudicata attendibile, il possesso della cosa e l'omessa indicazione della provenienza possono costituire elemento probatorio dell'elemento soggettivo della ricettazione, e non è necessario l'accertamento giudiziale del furto presupposto. Sui precedenti ai fini della pena, la Corte ha confermato che anche condanne conseguite dopo il fatto possono essere utili a valutare la personalità e la pericolosità del condannato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ricorda che l'elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiretti, come l'omessa indicazione della provenienza da parte di chi detiene la cosa.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola gli effetti della recidiva sul calcolo della pena e della prescrizione; la recidiva a effetto speciale va computata ai fini della determinazione della pena massima anche se sovrastata da attenuanti nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 99, secondo comma, cod. pen.

    La pena può essere aumentata fino alla metà

    La recidiva infraquinquennale costituisce circostanza a effetto speciale che può aumentare la pena fino alla metà e pertanto incide sul termine prescrizionale del reato.

  • art. 161, secondo comma cod. pen. e art. 160, terzo comma cod. pen.

    Dispongono sull'interruzione della prescrizione; la Corte osserva che l'interruzione non può comportare, nel caso di aumento ex art. 99, un aumento del tempo necessario a prescrivere superiore alla metà, con la conseguenza pratica del calcolo del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Definiscono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza/erronea applicazione di norme e vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate o non sindacabili in questa sede ove si trattava di valutazione di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al calcolo della prescrizione; nella decisione è richiamata nel contesto della censura ma non ritenuta idonea a modificare il calcolo prescrizionale operato dal giudice.

  • art. 69 cod. pen.

    Il bilanciamento tra attenuanti e recidiva ai fini della determinazione della pena non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte conferma che la personalità del reo può essere valutata anche con riferimento a precedenti penali non coevi e a condotte successive, ai fini della determinazione della pena.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione bisogna considerare la pena massima effettiva comprensiva degli aumenti derivanti da recidiva a effetto speciale: attenuanti prevalenti nel bilanciamento non cancellano l'incidenza della recidiva sul termine prescrizionale.
  • La prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta anche da elementi indiretti, in particolare dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte di chi la detiene.
  • La contumacia o il silenzio dell'imputato non costituiscono di per sé inversione illegittima dell'onere della prova se il giudice di merito valuta complessivamente le prove e la loro attendibilità.
  • Per il reato di ricettazione non è necessario che il giudice accerti giudizialmente l'esistenza del reato presupposto (ad es. il furto) né i suoi autori per ritenere la provenienza illecita della cosa.
  • Ai fini della determinazione della pena possono essere considerati anche precedenti o condanne intervenute successivamente al fatto in esame, purché utili a delineare la personalità e la pericolosità del reo.
  • In cassazione la sindacabilità di questioni di fatto e di valutazione della prova è limitata: le censure che investono l'attendibilità delle prove testimoniali sono, di regola, questioni di merito non rivedibili se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.

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