Cassazione Penale, Sentenza n. 27282/2026 del 20/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato originariamente assolto in primo grado e poi condannato in appello per violazioni del d.lgs. 74/2000. Dopo la decisione di legittimità che aveva già annullato senza rinvio il capo relativo a un reato per prescrizione e rinviato alla Corte d'appello per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio sui residui capi, l'imputato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo due errori di fatto. Con il primo motivo sosteneva che la Corte avesse erroneamente ritenuto manifestamente infondato il motivo originario relativo all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per violazione delle formalità di deposito dell'atto: secondo la difesa, mancava l'indicazione della persona che aveva presentato l'atto e della sua qualifica, e la Corte avrebbe confuso il profilo della legittimazione alla proposizione dell'impugnazione con quello delle formalità di deposito. Con il secondo motivo lamentava che la Corte non avesse dichiarato estinto per prescrizione il reato di occultamento delle scritture contabili, assumendo che nel calcolo del termine fossero stati illegittimamente aggiunti periodi di sospensione non computabili, anche in ragione della disciplina emergenziale Covid e del rinvio disposto in udienza. Il ricorrente insisteva quindi per la correzione dell'asserito errore percettivo e per il riconoscimento della maturata prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso straordinario. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto emendabile ex art. 625-bis c.p.p.: quanto al primo motivo, ha giudicato corretta la precedente valutazione di inammissibilità delle censure sull'appello del pubblico ministero, perché conforme a un orientamento consolidato secondo cui l'inammissibilità per difetto delle formalità di deposito sussiste solo quando vi sia concreta incertezza sulla provenienza dell'atto dal soggetto legittimato; quanto al secondo motivo, ha escluso che il mancato rilievo della prescrizione dipendesse da una svista, trattandosi invece di una valutazione giuridico-documentale sul computo dei periodi di sospensione, non correggibile con il rimedio straordinario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errori di fatto percettivi, decisivi e derivanti da svista o equivoco della Corte di cassazione; non consente di dedurre errori di valutazione o di interpretazione giuridica.
art. 582, comma 1, c.p.p.
Nella versione ratione temporis richiamata, l'atto di appello del pubblico ministero poteva essere presentato anche tramite persona addetta all'ufficio della procura, senza necessità di una delega formale o dell'indicazione nominativa del presentatore, se non vi è incertezza sulla provenienza dell'atto.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Riguarda il difetto di legittimazione soggettiva a proporre impugnazione, distinto dalle mere irregolarità formali del deposito dell'atto.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Riguarda l'inosservanza delle formalità prescritte per la presentazione dell'impugnazione; tuttavia l'inammissibilità richiede concreta incertezza sulla provenienza dell'atto dal titolare del diritto di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3
È uno dei reati tributari per i quali l'imputato era stato condannato in appello; la decisione in commento non ne ridiscute il merito, ma solo la vicenda processuale successiva.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
È il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili contestato in relazione ai capi 5 e 6; la Corte affronta il tema della prescrizione, distinguendo l'occultamento, a natura permanente, dalla distruzione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La sintesi dei motivi di ricorso nella sentenza di cassazione non implica che ogni argomento non espressamente riprodotto sia stato omesso per svista; la Corte può ritenerlo implicitamente non rilevante.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia stata determinata da una inesatta percezione di dati processuali direttamente risultanti dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica o il modo in cui la Corte ha apprezzato il materiale documentale.
- L'errore di fatto deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza la svista, la Corte avrebbe pronunciato in modo diverso; se la conclusione deriva da un percorso motivazionale autonomo, ancorché eventualmente erroneo, il rimedio straordinario non è utilizzabile.
- La mera omissione di uno specifico argomento difensivo nella motivazione della sentenza di cassazione non equivale, di per sé, a mancata lettura del motivo di ricorso, poiché la Corte può averlo considerato irrilevante o assorbito secondo la sintesi consentita dall'art. 173 disp. att. c.p.p.
- In tema di impugnazioni del pubblico ministero, l'inammissibilità per violazione delle formalità di deposito richiede una reale incertezza sulla riferibilità dell'atto al soggetto legittimato; se dall'atto o dal contesto emerge con sufficiente certezza la provenienza dalla procura, l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per meri deficit formali.
- Il calcolo della prescrizione non può essere rimesso in discussione con il ricorso straordinario quando la Corte abbia compiuto una valutazione giuridico-documentale dei periodi di sospensione; solo la mancata percezione di un dato processuale obiettivo può integrare errore di fatto emendabile.
- Quando la Corte di cassazione rigetta il ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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