Ordinanza n. 5615/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 35 Commissari Tecnici Psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 35 Commissari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il bando di concorso pubblico per l'assunzione di 35 Commissari Tecnici Psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva disposto l'ammissione interinale del ricorrente alla procedura. Il Ministero ha riferito che il candidato ha sostenuto le prove scritte il 19 e 20 novembre 2025 e che gli elaborati sono ancora in corso di correzione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. In particolare, ritiene opportuno attendere la correzione degli elaborati e verificare se il ricorrente abbia superato la prova scritta. In caso di superamento, l'amministrazione dovrà sottoporlo alle ulteriori prove o verifiche previste dalla lex specialis e non ancora espletate. Il Ministero dovrà depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti delle prove e su ogni atto eventualmente adottato medio tempore in relazione alla posizione del ricorrente. Il giudizio è rinviato all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027. L'ammissione interinale già disposta resta il presupposto operativo della prosecuzione della procedura, senza che l'ordinanza definisca nel merito la legittimità del bando o la posizione sostanziale del candidato.
Massime di principio
- Quando l'ammissione interinale a una procedura concorsuale è già stata disposta e le prove scritte sono state sostenute ma non ancora corrette, il giudice amministrativo può disporre il deposito di una relazione aggiornata sugli esiti delle prove e rinviare la prosecuzione del giudizio, al fine di verificare l'eventuale superamento della prova e l'espletamento delle ulteriori fasi concorsuali.
- In presenza di una misura di ammissione interinale, l'amministrazione deve dare esecuzione alla lex specialis sottoponendo il candidato ammesso alle prove o verifiche ulteriori non ancora svolte, qualora superi la prova scritta, e deve documentare nel giudizio gli esiti della procedura e gli eventuali atti adottati sulla sua posizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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