Cassazione Penale, Sentenza n. 8592/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p., censurando l'applicazione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Il motivo dedotto concerne un vizio di motivazione e violazione di legge: Saccoccio sosteneva che non fosse sufficiente la mera ricaduta nel reato per riconoscere la recidiva aggravante, ma fosse necessario accertare una "maggiore capacità criminale" (aumento della pericolosità) e che la Corte d'appello avrebbe espresso un giudizio contraddittorio ritenendo la perdurante capacità criminale anziché accertare la maggiore capacità richiesta per qualificare la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia censurato in modo specifico la sussistenza dei caratteri della recidiva (specificità e infraquinquennalità), che pertanto devono ritenersi correttamente valutati come esistenti dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ricordato che l'accertamento della maggiore pericolosità in relazione alla recidiva e la valutazione della congruità della pena sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo vizi di motivazione/illogicità. Ha altresì richiamato la discrezionalità del giudice nella fissazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; il riferimento serve a identificare il fatto-reato oggetto del processo.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati per spiegare che la determinazione della pena (graduazione, aumenti e diminuzioni per circostanze) rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve operare nel rispetto dei principi ivi indicati; la Cassazione non può rivedere la congruità della pena se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale relativo al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai sensi della norma di conversione/integrazione normativa; documenta il deposito dell'atto del Procuratore generale.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142)
Principio di diritto ricavato dalla giurisprudenza della Corte: la valutazione della congruità della pena e delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la cassazione non può sostituirsi a tale giudizio se la motivazione è logica e non arbitraria.
Massime di principio
- La cassazione è inammissibile se il motivo è generico: il ricorrente deve censurare specificamente gli elementi di fatto e di diritto che ritiene erroneamente valutati (es. specificità, infraquinquennalità e accertamento della maggiore pericolosità della recidiva).
- Gli accertamenti di fatto sul riconoscimento della recidiva e sulla maggiore pericolosità sono in linea di massima riservati al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione se fondati su motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la cassazione interviene solo in presenza di argomentazione carente, illogica o di vero e proprio arbitrio.
- Chi impugna in cassazione l'applicazione di un'aggravante deve indicare con precisione quali vizi di diritto o di motivazione contestare; la semplice richiesta di una diversa valutazione del merito è insufficiente.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la concretezza e specificità del motivo prima di proporre ricorso.
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