Cassazione Civile, Ordinanza n. 15376/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un credito di euro 31.200,00 originariamente vantato da una società edile verso una società debitrice per lavori eseguiti, poi ceduto una prima volta a una cessionaria e successivamente, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, trasferito a un'altra società, che lo conferiva infine in un trust amministrato da una società trustee. La trustee otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del credito, ma il debitore proponeva opposizione. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto e revocando il decreto ingiuntivo. In appello la trustee deduceva nullità della sentenza di primo grado e, per quanto qui rileva, contestava l'individuazione della parte e del soggetto onerato delle spese di lite, sostenendo che il giudice avesse confuso il trust con la società trustee e che la condanna alle spese dovesse essere riferita al trust, non alla società in proprio. La Corte d'appello rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione la società trustee denunciava, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse chiarito se la condanna alle spese fosse stata pronunciata nei confronti della società in proprio oppure quale trustee del trust, con conseguente incertezza sul soggetto e sul patrimonio tenuti al pagamento; richiamava inoltre la disciplina del trust e la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che, letti nel loro complesso, la sentenza d'appello e la sentenza di primo grado consentivano di individuare senza dubbio la parte appellante e soccombente: la società trustee che aveva agito in giudizio per il credito ceduto e che era stata condannata alle spese in applicazione del principio di soccombenza. La motivazione non era dunque mancante, né vi era incertezza idonea a determinare nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
"nullità di un capo della sentenza"
Viene invocato come mezzo di ricorso per denunciare un error in procedendo e il difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente lo richiama per sostenere che la sentenza sarebbe nulla per mancanza di motivazione.
È richiamato quale parametro della sufficienza e intelligibilità della motivazione della sentenza.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di somme per lite temeraria, ritenendone integrati i presupposti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato in relazione all'onere di trascrizione/indicazione degli atti e dei motivi rilevanti nel ricorso.
art. 32 Trust (Jersey) Law 1984
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra trust e trustee e la segregazione patrimoniale.
art. 6 legge 16 ottobre 1989, n. 364
È richiamato dalla ricorrente per affermare che il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente e che occorre esaminare la legge di Jersey.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione è infondata quando, dal complesso della decisione e del suo contesto processuale, sia possibile individuare con certezza la parte soccombente e il contenuto della statuizione, anche se la motivazione non ripeta formule espressamente riferite alla qualità soggettiva invocata dalla parte.
- Ai fini della validità della condanna alle spese, ciò che conta è l'esatta individuazione della parte processuale che ha agito ed è risultata soccombente; non sussiste nullità se la sentenza, letta unitariamente, consente di comprendere chi sia il destinatario della condanna.
- Il trust e il trustee possono rilevare nel processo come soggetto/parte indicata in giudizio in relazione alla concreta intestazione dell'azione e alle conclusioni spiegate; l'eventuale distinzione patrimoniale non comporta automaticamente incertezza sulla riferibilità processuale della soccombenza e delle spese.
- La censura di carenza motivazionale non può fondarsi su una lettura atomistica di singoli passaggi della sentenza, ma deve misurarsi con l'intero tessuto motivazionale e con le premesse fattuali richiamate dal giudice di merito.
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