Cassazione Penale, Sentenza n. 28050/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per aver emesso il decreto di citazione a giudizio senza procedere all'interrogatorio richiesto dalla difesa in una memoria successiva all'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). Il Procuratore generale ha dedotto che la richiesta di essere interrogato non era formulata in modo chiaro, esplicito e inequivocabile, ma con modalità ambigue e inserita in argomentazioni difensive tali da configurare abuso del processo, quindi il pubblico ministero non sarebbe stato obbligato a procedere all'interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (la norma che consente all'indagato di chiedere l'interrogatorio e impone l'obbligo al P.M. se la richiesta è formulata) e la giurisprudenza consolidata secondo cui la richiesta deve essere chiara, esplicita e inequivocabile. Nel caso concreto la richiesta era inserita in una proposizione più ampia e ambigua, con conclusioni che invitavano il P.M. a chiedere l'archiviazione o a modificare l'imputazione, senza richiamare in modo agevole e distinto la necessità dell'interrogatorio; pertanto non era configurabile l'obbligo del P.M. e non sussisteva la nullità del decreto di citazione a giudizio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
«l'indagato, entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, può chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi»
La Corte conferma che l'obbligo del P.M. di procedere all'interrogatorio sorge solo se la richiesta è chiara, esplicita e inequivocabile; la formulazione può trovarsi anche nel corpo della memoria ma deve essere agevolmente riconoscibile; una richiesta ambigua non attiva l'obbligo e non determina la nullità.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferita alla nullità: la mancata esecuzione di un atto previsto dalla legge può comportare nullità quando la norma impone l'atto a pena di nullità; tuttavia tale nullità sussiste solo se l'onere era effettivamente sorto (ossia in presenza di una richiesta di interrogatorio chiara).
art. 105, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama i doveri di lealtà e probità che gravano anche sul difensore: la richiesta difensiva non può essere utilizzata per fini strumentali o abusivi, essendo possibile il vizio per abuso del processo.
artt. 474 e 648 cod. pen.
Delitti contestati all'imputato (falsità e ricettazione); la sentenza e le questioni trattate si riferiscono alla necessità di chiarire la provenienza dei beni e l'eventuale insussistenza della ricettazione, che erano elementi discussi nella memoria difensiva.
Massime di principio
- La richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. deve essere formulata in modo chiaro, esplicito e inequivocabile: frasi generiche o inserite in argomentazioni di merito possono non attivare l'obbligo del pubblico ministero.
- La richiesta può essere contenuta nel corpo della memoria difensiva, ma è buona prassi esplicitarla in modo distinto (es. paragrafo finale con formula chiara) per renderla agevolmente riconoscibile.
- Se la richiesta è chiara e il P.M. omette l'interrogatorio entro i presupposti temporali e procedurali, la violazione può comportare nullità della successiva attività (compresa la citazione a giudizio); se è ambigua, la nullità non sussiste.
- Il difensore ha doveri di lealtà e probità: l'utilizzo strumentale della facoltà di chiedere atti può integrare abuso del processo e precludere la tutela invocata.
- In caso di dubbio sull'efficacia di una richiesta di interrogatorio, è consigliabile reiterarla in forma aperta e documentata (ad esempio con formula esplicita e notifiche), per assicurare che l'onere del P.M. si costituisca senza possibilità di equivoco.
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