Ordinanza n. 3908/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di comunicazione di “non ammissione” notificato in data 1° aprile 2025 mediante il portale web del Ministero della Giustizia con il quale si comunicava alla ricorrente il punteggio pari a 15 punti; - del verbale del 4 febbraio 2026, con il quale la sottocommissione n. XIX per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2025, istituita presso la Corte d’Appello di Milano ha valutato con esito negativo l’elaborato redatto da parte ricorrente; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 con il quale la commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato – sessione 2025 – mediante il quale si stabilivano in criteri di correzione degli elaborati dei candidati; - dell’attribuzione del punteggio pari a 15 (quindici) indicato nell’elaborato scritto di parte ricorrente; - del provvedimento del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “D.M. 25 novembre 2025 – esame avvocato – sessione 2025 – nomina delle ulteriori sottocommissioni” e di tutti i relativi allegati; - del “verbale riunione plenaria” del 13 gennaio 2026 mediante il quale la Corte di Appello di Milano recepiscono e approvano i criteri di valutazione degli elaborati dei candidati; - della comunicazione pervenuta alla ricorrente a mezzo pec da parte dell’ufficio esami avvocato in data 10 dicembre 2025 e della relativa comunicazione nell’area personale della ricorrente; - del Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025, Gazzetta Ufficiale n. 56 del 18 luglio 2025; - dell’elenco degli ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2025, limitatamente alla parte in cui non reca, tra gli ammessi, l’indicazione del nominativo della ricorrente; - del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, istituita presso la Corte d’appello di Milano ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, con attribuzione del punteggio di 15 punti all'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissioni esaminatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, il verbale con la valutazione negativa dell'elaborato scritto e l'attribuzione del punteggio di 15 punti, nonché gli atti presupposti relativi ai criteri di correzione, alla nomina delle sottocommissioni, all'approvazione dei criteri valutativi, al bando, all'elenco degli ammessi e alla dichiarazione di inidoneità. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti, oltre alla contestazione della valutazione negativa e del punteggio attribuito.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza, rilevando in particolare che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non appariva manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente nell'ipotesi di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso sia un evidente fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una valutazione concorsuale o d'esame presuppone almeno profili non manifestamente infondati di illegittimità e un pericolo di danno grave e irreparabile; la domanda può essere respinta quando tali presupposti non risultino sussistenti.
- La valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice non è cautelarmente sindacabile quando, allo stato degli atti, non appaia manifestamente illogica.
- Non sussiste di regola un pericolo di danno grave e irreparabile per la mancata ammissione immediata a una prova orale quando questa possa essere sostenuta successivamente in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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