Cassazione Penale, Sentenza n. 13729/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado e condannato il ricorrente per guida in stato di ebbrezza: si censurava l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore prima degli accertamenti, la presunta nullità dell'alcoltest per difetto di funzionamento dell'etilometro (i due referti riportavano lo stesso valore) e l'eccessivo ritardo (circa 50 minuti) tra la guida e l'esecuzione dell'alcoltest. In successiva memoria difensiva si è invocata la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dal verbale risultava l'avviso al conducente sulla facoltà di difesa e che tale adempimento può essere provato documentalmente con atti di polizia giudiziaria. Ha ritenuto regolare l'etilometro (omologazione e verifiche periodiche) e ha spiegato che il secondo prelievo era invalido per "volume espirato insufficiente", per cui il primo accertamento valido, unitamente alla sintomatologia rilevata (guida a zig-zag e segni clinici), era idoneo a provare lo stato di ebbrezza. Ha inoltre escluso che il ritardo di circa 50 minuti rendesse inutilizzabile la prova, non essendo trascorso l'intervallo di ore che impone verifiche ulteriori; infine ha rifiutato di dichiarare la prescrizione perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies
Norma applicata per configurare il reato di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto provato lo stato di ebbrezza sulla base dell'accertamento alcolemico valido e della sintomatologia.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di informare la persona sottoposta ad accertamenti della facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ammesso la prova documentale (verbale di accertamento) come idonea a dimostrare l'avviso.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha ritenuto che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non si è formato un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile dichiarare la prescrizione ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo di contributo in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 considerata la natura dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere provato documentalmente tramite verbali di polizia giudiziaria; l'assenza di motivazione nel dispositivo d'appello non determina automaticamente nullità se il verbale documenta l'avviso.
- L'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro costituiscono elemento di prova sul corretto funzionamento dell'apparecchio; una seconda prova invalida per insufficiente volume espirato non comporta di per sé l'annullamento del primo referto valido.
- Un singolo accertamento alcolemico regolare, se supportato da elementi sintomatici coerenti (es. comportamento di guida irregolare, segni clinici), può essere idoneo a provare lo stato di ebbrezza e la sua entità.
- Il mero ritardo di circa un'ora tra la guida e il test non è automaticamente determinante per l'inidoneità della prova; solo il decorso di alcune ore può rendere necessario cercare ulteriori elementi indiziari.
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si forma un rapporto di impugnazione valido e, di conseguenza, non è possibile ottenere in quella sede la dichiarazione della prescrizione maturata successivamente.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese processuali e obbligato al versamento alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; la valutazione del quantum può tener conto delle ragioni dell'inammissibilità.
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