Cassazione Penale, Sentenza n. 17445/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della confisca (emanato dalla Corte di appello di Napoli il 19/06/2023) e l'ordinanza (13/07/2023) con cui la Corte ha dichiarato di non dover provvedere sulla richiesta di perdita di efficacia della confisca ai sensi dell'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011. I profili principali di doglianza sono: a) la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca per decorso del termine perentorio di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso in appello (art.27, comma 6 d.lgs. 159/2011), con conseguente obbligo di restituzione dei beni; b) la violazione del principio del contraddittorio e carenza di motivazione relativamente alla valutazione della pericolosità sociale qualificata dei proposti e all'estensione della confisca all'intero patrimonio e a beni intestati a terzi; c) la errata qualificazione degli elementi di pericolosità (attribuzione di appartenenza a associazione mafiosa senza adeguato contraddittorio) e la mancata specifica istruttoria circa la titolarità sostanziale dei beni confiscati ai terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati quanto ai motivi pregiudiziali relativi alla perdita di efficacia della confisca per decorso del termine previsto dall'art.27, comma 6, d.lgs. n.159/2011. È stato accertato che il decreto di conferma della Corte di appello è stato depositato dopo il decorso del termine nonostante sospensioni, pertanto la confisca disposta in primo grado era divenuta inefficace e i beni dovevano essere restituiti. La Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e disposto la restituzione dei beni ai legittimi aventi titolo. La decisione ha inoltre chiarito profili interpretativi: la confisca è strettamente connessa al sequestro (unitarietà del procedimento), la Corte d'appello non può considerare il proprio decreto di conferma come un titolo autonomo per eludere la perentorietà del termine; resta tuttavia possibile instaurare un nuovo procedimento di prevenzione sui medesimi beni, perché la perdita di efficacia ha efficacia endoprocedimentale e non preclude una nuova azione se sussistono i presupposti.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art.27, comma 6
il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte d'appello non si pronuncia entro il termine di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso
termine perentorio che determina l'inefficacia della confisca impugnata se la Corte d'appello non decide entro 1 anno e 6 mesi; l'inefficacia implica obbligo di restituzione dei beni e la non proseguibilità del medesimo procedimento di appello.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art.24, comma 2
in caso di indagini complesse il termine può essere prorogato con decreto motivato per periodi di sei mesi e per non più di due volte
prevede la possibilità limitata di proroga dei termini (sia con riferimento al sequestro che in analogia al procedimento) purché mediante decreto motivato; l'assenza di regolare proroga non evita la perenzione del termine.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art.34
alla scadenza del termine il Tribunale può disporre il rinnovo del provvedimento, ovvero la revoca della misura, oppure la confisca dei beni "che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego"
norma che disciplina l'amministrazione giudiziaria come misura alternativa/analoga al sequestro e autorizza, in particolari condizioni, la confisca anche sulla base dell'amministrazione giudiziaria; serve a mostrare che provvedimenti diversi possono svolgere funzione cautelare analoga al sequestro.
legge 31 maggio 1965, n. 575 - art.2-ter
nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro
norma previgente che ha ispirato la disciplina temporale: storicamente collegava strettamente sequestro e confisca e sanciva un termine perentorio per l'ablazione, principio poi mantenuto e ripreso dal d.lgs. 159/2011.
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 41 e 42
tutela della libertà di iniziativa economica e funzione sociale della proprietà
richiamate per giustificare la necessità di termini perentori nel procedimento ablativo a tutela dei diritti di proprietà e dell'attività economica, bilanciando esigenze di sicurezza con le garanzie costituzionali.
Giurisprudenza (Sezioni Unite) - sent. n.36 del 13/12/2000 (Madonia)
il procedimento di prevenzione patrimoniale ha natura unitaria e sussiste un'inscindibile connessione tra sequestro e confisca; il termine per il sequestro è perentorio e collegato alla confisca
afferma l'unitarietà del procedimento e la stretta connessione tra sequestro e confisca; la confisca deve concernere beni sottoposti a vincolo cautelare e i termini perentori mirano a evitare incertezze pregiudizievoli per terzi.
Giurisprudenza (Sezioni Unite) - sent. n.20215 del 23/02/2017 (Yang Xinjao)
la confisca non richiede necessariamente un provvedimento di sequestro autonomo e precedente; è compatibile un sequestro contestuale alla confisca
pur ribadendo l'unità del procedimento, la giurisprudenza ammette che non sempre sia necessario un sequestro antecedente distinto: la confisca può fondarsi su un sequestro contestuale o su analoghe misure cautelari, sempre purché i beni siano comunque gravati da vincolo al momento dell'ablazione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello non decide entro 1 anno e 6 mesi dal deposito del ricorso in appello, la confisca disposta in primo grado perde efficacia e i beni devono essere restituiti agli aventi diritto (art.27, comma 6 d.lgs. 159/2011).
- Le proroghe dei termini sono possibili solo per indagini complesse, con decreto motivato e per non più di due volte (periodi di 6 mesi ciascuno); in assenza di valide proroghe il termine è perentorio.
- La confisca è strettamente connessa al sequestro: la Corte non può trasformare il proprio decreto di conferma in un 'titolo autonomo' per eludere la perentorietà del termine; se la confisca perde efficacia il procedimento di appello non può proseguire su quello stesso atto.
- L'inefficacia della confisca nell'ambito di quella procedura non impedisce però l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione (non vi è preclusione sostanziale o processuale assoluta), purché si rispetti la dovuta istruttoria e il contraddittorio.
- Quando la confisca riguarda beni intestati a terzi, il giudice deve motivare specificamente la frattura tra titolarità formale e reale e garantire il diritto di difesa dei terzi; motivazioni generiche non sono sufficienti.
- Se il giudice muta la qualificazione della pericolosità (es. da pericolosità derivante da traffico illecito di rifiuti a collegamento mafioso) deve fondare la decisione su fatti già dibattuti o, se emergono nuovi elementi, assicurare il relativo contraddittorio.
- In fase pratica, verificare immediatamente le date rilevanti (deposito del ricorso in appello, eventuali decreti di proroga, date di deposito dei provvedimenti) e, se il termine è decorso, proporre istanza di restituzione e segnalare l'illegittimità dell'atto confermativo.
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