Sentenza n. 115/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 201 del 12.3.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omesso pagamento di somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, n. 201 del 12 marzo 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, n. 201 del 12 marzo 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00, corrispondenti agli importi annuali della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario. Il ricorso, notificato e depositato il 5 dicembre 2025, chiedeva esclusivamente il pagamento degli importi annuali dovuti e, in caso di incapienza del pertinente capitolo di bilancio, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, documentando il pagamento del credito principale avvenuto il 23 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi riconosciuto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante il pagamento intervenuto il 23 dicembre 2025. Ha escluso il rigetto, l’inammissibilità e l’improcedibilità per carenza originaria di interesse, poiché il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del ricorso, notificato e depositato il 5 dicembre 2025. La cessazione della materia del contendere è stata preferita all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pretesa era stata interamente soddisfatta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato, tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso dell’Amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Poiché, nella specie, la pretesa della ricorrente è stata interamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata la cessazione della materia del contendere
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, anziché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 114, comma 2, c.p.a.
munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
È richiamato in relazione alla documentazione del titolo esecutivo e alla certificazione del passaggio in giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
in caso di incapienza dell’apposito capitolo di bilancio, l’emissione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso
Prevede lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso in caso di incapienza del pertinente capitolo di bilancio.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
dell’importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00
È indicato quale fondamento dell’importo annuale della Carta elettronica del docente.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
È richiamato quale base normativa del rimborso forfettario delle spese generali.
Massime di principio
- Quando il pagamento della pretesa azionata in giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione e soddisfa integralmente il ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso esclude la carenza originaria di interesse a ricorrere; l’interesse era esistente al momento della proposizione e viene meno soltanto per effetto della successiva soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, soprattutto quando il pagamento successivo alla proposizione del ricorso evidenzia un comportamento di ravvedimento operoso dell’amministrazione.
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