Cassazione Penale, Sentenza n. 14467/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li ha ritenuti corresponsabili, in concorso, dei reati di frode informatica e di sostituzione di persona (con esclusione per ricettazione), deducendo violazioni processuali e vizi di motivazione. Contestano in particolare: l'uso del registro delle consegne e della bolla di vettore come prova della ricezione dei cellulari da loro; l'assenza di prova dell'IMEI; la possibilità che il negozio svolgesse ordinariamente un servizio di ritiro pacchi per terzi (e quindi che la ricezione non dimostri consapevolezza del reato); la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del concorso; il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; e profili di eccessiva determinazione della pena e carente motivazione sugli aumenti per continuazione (art. 133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come generici e deducenti una diversa valutazione di merito già analiticamente motivata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure principali: la Corte d'appello aveva adeguatamente valorizzato il registro delle consegne, le bolle e la coincidenza dei destinatari con nominativi riconducibili agli imputati, nonché l'identità della modalità fraudolenta nei due episodi; ha confermato la non applicabilità della causa di non punibilità per tenuità, valutando la gravità, la capacità a delinquere e la reiterazione; ha altresì ritenuto corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio e il discostamento dal minimo edittale per la particolare capacità a delinquere. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese (come richiesto dalla decisione).
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenue entità richiede valutazione complessiva di modalità, colpevolezza ed entità del danno; la condotta successiva e la reiterazione possono escludere l'applicabilità dell'istituto.
Ai fini del trattamento sanzionatorio occorre valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno; il giudice può discostarsi dal minimo edittale se adeguatamente motivato, ad esempio per particolare capacità a delinquere.
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio e valutazione globale degli indizi (giurisprudenza di legittimità richiamata)
richiami a Sez. U. e decisioni della Cassazione presenti nel testo
La valutazione degli elementi probatori è rimessa al giudice di merito; censure generiche che chiedono diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in Cassazione. La coerenza e la concatenazione degli indizi possono giustificare la condanna.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente i fatti: i motivi devono essere specifici; le censure generiche che chiedono una diversa valutazione di merito sono inammissibili.
- La coincidenza sistematica di elementi (nominativi riconducibili agli imputati, indirizzi di consegna, modalità identiche di frode) può legittimare la responsabilità anche se singoli elementi (es. servizio di ritiro pacchi) potrebbero essere spiegati diversamente.
- Il registro delle consegne e la bolla di vettura, se coerenti con altre prove e testimonianze, costituiscono prova rilevante della effettiva ricezione del bene.
- Per l'affermazione del concorso è necessario il convincimento del giudice sulla partecipazione consapevole; tuttavia la Cassazione accetta la valutazione motivata del giudice di merito che ricostruisca il contributo degli imputati in base agli indici probatori.
- L'istanza di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva: entità del danno, modalità, grado di colpevolezza e condotta successiva (es. parziale risarcimento non necessariamente porta all'esclusione della punibilità).
- Sui profili sanzionatori e sugli aumenti per continuazione il giudice deve motivare il discostamento dal minimo edittale e l'entità degli aumenti; la Corte di legittimità verifica la presenza di motivazione, ma dà ampio peso alla valutazione del merito.
- Nel difendere casi simili è fondamentale produrre elementi probatori concreti e specifici che scalfiscano la valutazione complessiva degli indizi (documenti, testimoni che attestino uso sistematico del servizio da parte di terzi, prova del codice IMEI, tracciabilità della spedizione).
- Le deduzioni difensive in Cassazione devono indicare i punti di diritto o di motivazione viziati in modo puntuale e non limitarsi a chiedere una riqualificazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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