Cassazione Civile, Ordinanza n. 20365/2021 del 16/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rata del prezzo dovuto a seguito della cessione della quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata. L'ingiunto ha proposto opposizione sostenendo che il credito azionato non fosse dovuto in base alle pattuizioni contenute nel contratto di cessione. I cedenti, costituitisi nel giudizio di opposizione, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'eccezione di incompetenza territoriale. Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente la sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale di Napoli, perché la causa riguardava un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con regolamento di competenza, sostenendo che la domanda riguardasse solo il pagamento di una rata del prezzo e non la validità o efficacia della cessione, sicché non rientrerebbe tra le controversie di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che la controversia rientra nella competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa, perché il credito per il prezzo della cessione di partecipazioni sociali è un diritto inerente al negozio di trasferimento e la lite investe diritti connessi alla partecipazione sociale. Ha quindi dichiarato competente la sezione specializzata del tribunale di Napoli e ha rimesso a quel giudice la liquidazione delle spese del presente giudizio. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
Nel regolamento di competenza la parte intimata può depositare scritture difensive senza l'onere di notificare un controricorso.
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003
La competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa comprende le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio che abbia ad oggetto partecipazioni sociali o diritti inerenti; vi rientra anche la domanda di pagamento del prezzo della cessione.
art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012
Ha sostituito la disciplina previgente della competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
L. n. 27 del 2012
Conversione con modificazioni del d.l. n. 1 del 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, l'espressione "diritti inerenti" alle partecipazioni sociali comprende anche i diritti di credito sorti direttamente dal negozio di trasferimento, incluso il diritto del cedente al pagamento del prezzo pattuito.
- La competenza specializzata sussiste non solo quando si controverte sulla validità o efficacia della cessione di quote, ma anche quando la lite riguarda l'esecuzione del sinallagma contrattuale relativo al trasferimento della partecipazione sociale.
- La norma sulla competenza delle sezioni specializzate deve essere letta in modo coerente con l'intero sistema: non è corretto restringere i diritti inerenti ai soli diritti partecipativi del socio, se la controversia ha un legame diretto con il rapporto societario e con l'atto di cessione.
- Nel regolamento di competenza, la parte intimata può difendersi mediante scritture difensive depositate nei termini di legge senza necessità di notificare controricorso.
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