Sentenza del 29/01/2018 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Transfer pricing - Individuazione dei comparabili - Analisi di comparabilità - Società in perdita - Rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'analisi di comparabilità nell'ambito del transfer pricing e, in particolare, la possibilità di escludere dal campione le società comparabili che abbiano registrato perdite contabili in almeno due esercizi del triennio analizzato. Secondo il principio enunciato, l'Ufficio non può procedere a tale esclusione in modo automatico o aprioristico, poiché le società in perdita possono comunque essere rappresentative del mercato e la loro eliminazione può compromettere l'affidabilità del campione. L'esclusione è ammissibile soltanto sulla base di elementi probatori precisi e puntuali che dimostrino l'assenza di comparabilità.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: l'operato dell'Ufficio è censurabile se fondato sulla sola circostanza che alcune società comparabili abbiano registrato perdite in almeno due esercizi del triennio. L'Amministrazione deve motivare specificamente l'esclusione e dimostrare, con elementi concreti, che le perdite dipendano da condizioni strutturali o da fattori incompatibili con la comparabilità. In assenza di tale prova, le società in perdita devono poter essere considerate nel campione.
Norme richiamate
Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento
Non riportata testualmente nel testo fornito.
Le Linee guida richiedono un'analisi concreta e complessiva della comparabilità. La mera presenza di perdite contabili non costituisce, da sola, un motivo sufficiente per escludere una società dal campione dei comparabili.
Massime di principio
- Nelle analisi di transfer pricing, una società comparabile non può essere esclusa automaticamente soltanto perché ha conseguito perdite in uno o più esercizi.
- Le perdite possono riflettere normali condizioni di mercato, cicli economici o fattori temporanei e devono essere valutate nel contesto dell'attività e del periodo analizzato.
- L'Amministrazione finanziaria che esclude società in perdita deve fornire una motivazione specifica e prove puntuali dell'effettiva non comparabilità.
- La selezione dei comparabili deve preservare la rappresentatività statistica del campione e non può basarsi su criteri astratti o meramente meccanici.
- In caso di contestazione, il contribuente può sostenere che l'esclusione dei comparabili in perdita ha alterato il campione e prodotto un risultato non rappresentativo del valore normale o della libera concorrenza.
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