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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25064/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La titolare di cinque buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi nel 1989, aveva agito per ottenere dalla società emittente la somma di € 4.769,16, composta da € 4.169,16 quale differenza di rendimento netto dell'ultimo decennio, calcolata assumendo che la ritenuta fiscale sugli interessi dovesse essere applicata soltanto al momento del rimborso dei titoli, e da € 600,00 per spese della fase stragiudiziale. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda. Il Tribunale, adito in appello dalla società emittente, aveva confermato la decisione, ritenendo non contestato il conteggio prodotto dall'attrice, poiché non risultavano contestazioni sulle detrazioni fiscali né un diverso conteggio. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 7, comma 3, d.m. 23 giugno 1997. Ha dedotto di avere contestato specificamente in appello sia l'an sia il quantum della pretesa, depositando prospetti di calcolo alternativi, e ha sostenuto che, in base alla disciplina fiscale applicabile ai buoni della serie Q emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi dovessero essere assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva al momento della capitalizzazione annuale, secondo il criterio di competenza, con conseguente insussistenza di ulteriori somme dovute al titolare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso sotto entrambi i profili. In primo luogo, ha escluso che il conteggio unilaterale prodotto dalla titolare potesse considerarsi un fatto non contestato ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: la società aveva infatti proposto appello proprio per negare il fondamento e l'ammontare della pretesa e aveva formulato difese e calcoli alternativi. Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati a fondamento di domande ed eccezioni, non le valutazioni ricostruttive, i conteggi o la valenza probatoria dei documenti di parte. In secondo luogo, la Corte ha affermato che l'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni fruttiferi postali avviene secondo il criterio di competenza: rileva il momento in cui matura il diritto di credito e la ritenuta deve essere applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, effettuata al netto dell'imposta. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda della titolare dei buoni. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    primo comma, seconda parte

    La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può dispensare la parte dall'onere di provarle, ma il principio non si applica a un conteggio unilaterale, a valutazioni ricostruttive o alla valenza probatoria di documenti, soprattutto quando la controparte abbia impugnato la decisione proprio contestando an e quantum della pretesa.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 7, comma 3, d.m. 23 giugno 1997

    per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale

    La disposizione è coerente con la disciplina legislativa dell'imposizione sui buoni postali e comporta l'applicazione della ritenuta fiscale a ciascuna capitalizzazione annuale degli interessi.

  • d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla l. 17 novembre 1986, n. 759

    Ha istituito la ritenuta fiscale applicabile agli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale componente della disciplina normativa coerente con l'applicazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali secondo il criterio di competenza.

  • art. 3, comma 2, lettere d) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni fiscali, a fondamento della disciplina dell'imposizione sui rendimenti dei buoni postali.

  • art. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato quale disposizione coordinata con la disciplina dell'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni postali.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239

    Prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte di Poste Italiane sui buoni postali di risparmio.

  • art. 3, comma 9, d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239

    È richiamato quale elemento della disciplina legislativa coordinata con la previsione regolamentare sull'imposizione dei rendimenti dei buoni postali.

  • d.m. 23 dicembre 1998, n. 511

    Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio

    È richiamato come ulteriore disciplina regolamentare delle modalità applicative dell'imposta sostitutiva sui proventi dei buoni postali.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. riguarda i fatti storici allegati a fondamento di domande ed eccezioni e non si estende ai conteggi unilaterali, alle valutazioni ricostruttive o alla valenza probatoria dei documenti prodotti da una parte.
  • Quando la parte destinataria di una pretesa creditoria propone impugnazione proprio per contestarne an e quantum e contrappone propri criteri o calcoli, non può ritenersi non contestato il conteggio unilaterale posto a fondamento della domanda.
  • In tema di buoni fruttiferi postali, l'imposizione fiscale sui rendimenti segue il criterio di competenza: rileva il momento in cui matura il diritto di credito e la ritenuta fiscale deve essere applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che va effettuata al netto dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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