Cassazione Penale, Sentenza n. 10254/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio. Le censure principali: (i) erronea valutazione e mancata applicazione dell'art. 192 c.p.p. respecto alle dichiarazioni della persona offesa (presunta mancanza di corroborazione); (ii) vizio di motivazione sulla ricostruzione degli atti finalizzati all'omicidio, in particolare la fase finale (getto nel fiume) e l'elemento intenzionale; (iii) errata applicazione della legge penale sul concorso di persone e sulla direzione finalistica degli atti, contestando che alcuni imputati abbiano voluto l'evento morte; (iv) eccessiva gravosità della pena e mancata valutazione favorevole delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.). Koka contestava inoltre la sua partecipazione attiva, sostenendo che il suo ruolo fu passivo e che i giudici avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi siano in gran parte deduzioni di merito o generiche e non attengano a vizi di legittimità giudicabili; ha confermato la valutazione dei giudici del merito circa l'attendibilità della persona offesa (anche alla luce di riscontri, come una macchia ematica riconducibile alla vittima) e la sussistenza dell'animus necandi, nonché la sussistenza del concorso di responsabilità degli imputati. Sul punto della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha superato il minimo edittale in ragione dell'efferatezza e della reiterazione dell'azione criminosa. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e che la regola della necessaria corroborazione non imponga sempre l'esclusione delle dichiarazioni quando il giudice del merito fornisce motivazione congrua e riscontri probatori idonei
art. 110 cod. pen.
Invocato in relazione al concorso di persone, la sentenza conferma che la partecipazione e la condivisione del progetto criminoso possono essere desunte da elementi indiziari e comportamenti (presenza, dialoghi intercettati, condotta) valutati dal giudice del merito
art. 62-bis cod. pen.
Riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia motivatamente escluso l'applicabilità in assenza di elementi positivi (assenza di pentimento, grave precedente)
art. 133 cod. pen.
Sulla determinazione della pena, la Corte ha considerato legittimo il superamento del minimo edittale in presenza di efferatezza e reiterazione del comportamento criminoso, approvando la motivazione del giudice del merito
Massime di principio
- Le censure basate su rivalutazioni delle prove dichiarative (contrasti di versione della vittima) spesso non sono ammissibili in sede di legittimità: il sindacato è limitato se il giudice del merito ha motivato congruamente l'attendibilità
- La regola della corroborazione prevista dall'art. 192 c.p.p. non comporta automaticamente l'esclusione della prova dichiarativa dell'offeso: conta la valutazione complessiva del giudice del merito e la presenza di riscontri anche indiretti (es. tracce ematiche, circostanze coerenti)
- Per contestare il concorso di persone occorre dimostrare, non solo prospettare, un travisamento macroscopico delle risultanze: la mera proposta di una diversa lettura fattuale raramente è sufficiente davanti alla Corte di Cassazione
- Sul dolo eventuale e sull'intenzionalità omicidiaria, elementi come l'uso reiterato di arma, la direzione verso distretti con organi vitali, la volontà di isolare la vittima in luogo dove è impossibile prestare soccorso possono legittimamente fondare la qualificazione come tentato omicidio
- Le doglianze relative alla determinazione della pena devono confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice del merito: richieste generiche di riesame della discrezionalità sono prive di efficacia in sede di legittimità
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