Cassazione Penale, Sentenza n. 22933/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: 1) la prescrizione dei reati per effetto di errata valutazione delle cause di sospensione e della decorrenza del termine prescrizionale, con particolare riferimento alla non applicabilità della sospensione prevista dalla cosiddetta "legge Orlando" (art. 159 c.p.) ai fatti anteriori al 3 agosto 2017; 2) l'illegittimità della conferma della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'esclusione della recidiva e la rideterminazione della pena al di sotto della soglia prevista per l'accessorio.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quanto concerne il reato di appropriazione indebita e i reati di indebito utilizzo degli strumenti di pagamento commessi fino al 2/3 agosto 2017, perché estinti per prescrizione; ha inoltre rilevato l'illegittimità della conferma della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici alla luce della rideterminazione della pena al di sotto dei tre anni, osservazione che dovrà essere considerata dalla Corte di appello in sede di nuovo giudizio; ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai reati residui (commessi dopo il 3 agosto 2017).
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che incrimina l'appropriazione indebita; il reato è qualificato come reato istantaneo di mera condotta e la Corte ha richiamato che il dies commissi delicti va accertato per ciascun episodio ai fini della prescrizione
art. 493-ter cod. pen.
Norma sull'indebito utilizzo di carte di pagamento; anch'essa considerata reato istantaneo e ogni episodio va valutato singolarmente ai fini della prescrizione
art. 157 cod. pen.
Disciplina dei termini di prescrizione; utilizzata per calcolare le scadenze dei termini prescrizionali in relazione alle date di commissione dei singoli reati
art. 159 cod. pen.
introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta "legge Orlando")
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per determinati periodi (durata non superiore a un anno e sei mesi); la Corte ha affermato che tale sospensione si applica solo ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019) e solo se il termine prescrizionale non fosse già interamente decorso
art. 29 cod. pen.
Stabilisce che l'interdizione dai pubblici uffici consegue alla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; la Corte ha ritenuto che, dopo la rideterminazione della pena al di sotto di tale soglia, la conferma dell'accessorio costituisca pena illegale
legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)
Norma processuale che ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione per alcuni periodi e che la Corte ha delimitato temporalmente (operativa per reati commessi dal 3 agosto 2017)
legge 9 gennaio 2019, n. 3 e legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate nel testo per chiarire che non hanno abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione introdotta dalla legge Orlando
Massime di principio
- Per reati istantanei di mera condotta (es. appropriazione indebita, indebito utilizzo di carte) la decorrenza del termine prescrizionale va accertata per ciascun episodio; non si può ritenere consumazione prolungata senza specifica indicazione temporale per ogni fatto
- La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando si applica soltanto ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma (dal 3 agosto 2017) e solo se il termine prescrizionale non si è già completamente estinto al momento in cui la sospensione dovrebbe operare
- Se la rideterminazione della pena porta la pena principale al di sotto della soglia prevista dalla norma per una pena accessoria, la conferma di tale accessorio è illegittima e deve essere rimessa in discussione dal giudice che ricalcola il trattamento sanzionatorio
- La eventuale sospensione della prescrizione per cause processuali va valutata con attenzione alla causa effettivamente prevalente: se il rinvio è dovuto a integrazione del contraddittorio la sospensione per astensione collettiva non deve essere automaticamente computata
- In caso di annullamento parziale per prescrizione, il giudice di rinvio deve rideterminare il trattamento sanzionatorio solo in relazione ai fatti effettivamente non estinti e tenere conto delle osservazioni della Cassazione su accessori e sospensione condizionale
- La possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena va valutata alla luce del casellario giudiziale risultante dopo l'eliminazione o la dichiarazione di estinzione per prescrizione di precedenti: se non emergono altri precedenti ostativi, la misura è astrattamente concedibile
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