Cassazione Penale, Sentenza n. 25110/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare il Tribunale del riesame ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato all'indagato una misura meno afflittiva, sostituendola con la custodia in carcere in relazione a un'ipotesi di truffa aggravata. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulla scelta della misura, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a un richiamo generico all'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, senza una motivazione individualizzata e particolarmente rigorosa per superare le valutazioni già svolte nel provvedimento genetico e confermate in riesame; in particolare, avrebbe omesso di confrontarsi adeguatamente con misure non custodiali e con il presidio elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il Tribunale aveva ricostruito il fatto e valorizzato la biografia criminale dell'indagato, la particolare gravità della vicenda, l'ipotizzata truffa in danno di soggetti fragili e la commissione del fatto in altra Regione nonostante una recente misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Da tali elementi aveva tratto un serio pericolo di reiterazione, escludendo con motivazione congrua sia l'idoneità di misure non custodiali, sia quella degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, ritenuto insufficiente a garantire tutela immediata della collettività. La Corte ha quindi ritenuto che il provvedimento impugnato rispettasse gli oneri motivazionali richiesti per una modifica in senso più grave della misura cautelare. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente a fondamento della censura sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione
art. 275 c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente in tema di criteri di scelta e adeguatezza della misura cautelare
art. 616 c.p.p.
è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 28 reg. esec. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo relativo all'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Quando il giudice del riesame o dell'appello cautelare modifica in peius una misura già applicata, deve dar conto in modo specifico e individualizzato delle ragioni per cui le misure meno afflittive o non custodiali non sono sufficienti.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto non solo dalla gravità del fatto, ma anche dalla biografia criminale dell'indagato, dal disprezzo mostrato per precedenti prescrizioni e dalla commissione del reato nonostante misure di prevenzione o controllo già in atto.
- L'adeguatezza degli arresti domiciliari può essere esclusa anche quando il controllo elettronico non sia ritenuto idoneo a garantire un intervento tempestivo delle forze dell'ordine e, quindi, una reale tutela della collettività.
- La motivazione del provvedimento cautelare è sufficiente se sviluppa un percorso logico coerente tra fatto, precedenti dell'indagato, valutazione del rischio e inidoneità delle misure alternative, senza necessità di formule sacramentali.
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