Cassazione Civile, Ordinanza n. 18244/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il procedimento non verte su una controversia di merito, ma su una correzione d'ufficio di errore materiale in un'ordinanza di correzione precedente. In origine, su istanza di un difensore di alcune parti, la Corte aveva disposto la correzione di un precedente provvedimento di legittimità, aggiungendo la distrazione delle spese a favore del difensore. Successivamente l'Ufficio ha segnalato un ulteriore errore materiale: nell'ordinanza correttiva era stato indicato, in modo inesatto, il numero del provvedimento da correggere (22435/2021 invece di 22345/2021). La Corte è quindi stata investita della sola rettifica di tale errore meramente materiale, senza riesame del merito della controversia originaria.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 7377/2023 sia corretta nel punto relativo al numero del provvedimento originario, sostituendo il riferimento errato all'ordinanza n. 22435/2021 con quello corretto all'ordinanza n. 22345/2021. Ha inoltre disposto che la Cancelleria annoti la correzione sull'originale. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del presente procedimento, ritenendo che non vi fosse luogo a provvedere in merito.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento può essere corretto anche d'ufficio quando risulti ictu oculi dal testo e dagli atti del procedimento.
- La correzione dell'errore materiale ha funzione meramente rettificativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione già resa.
- Quando il provvedimento corretto presenti a sua volta un refuso o un'inesattezza evidente, la Corte può disporne la rettifica con ordinanza successiva, limitandosi alla sostituzione del dato erroneo con quello esatto.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessaria una nuova statuizione sulle spese, potendo la Corte escluderne la liquidazione in assenza di ragioni specifiche per provvedervi.
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