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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza n.-OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trappeto in data 27 agosto 2025 e notificata agli odierni ricorrenti in data 1 settembre 2025, con la quale è stata ordinata ai medesimi la demolizione delle opere edilizie realizzate in territorio del Comune di Trappeto, -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un fabbricato ad uso abitativo, delle opere di recinzione e della sistemazione della corte pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari e occupanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata dopo un sopralluogo, deducendo, quanto al familiare convivente, la carenza assoluta di legittimazione passiva, non essendo egli proprietario, titolare di diritti reali, autore materiale o committente delle opere. Quanto al proprietario, hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, hanno valorizzato l'epoca risalente di realizzazione delle opere, la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, l'impatto socio-abitativo della demolizione e la possibilità di una futura regolarizzazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla posizione del ricorrente privo di diritti sull'immobile. Dagli atti non risultava che egli fosse titolare di diritti reali né che avesse partecipato alla realizzazione delle opere come autore materiale o committente; pertanto, l'ordine di demolizione è stato annullato nei suoi confronti. Il ricorso è stato invece respinto nei confronti del proprietario. Il TAR ha ritenuto che l'ordinanza descrivesse analiticamente le opere, ne indicasse le caratteristiche e desse conto della loro realizzazione senza titolo, con corretta riconduzione all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Trattandosi di attività vincolata, l'ordine di demolizione non richiede un'ulteriore motivazione sull'interesse pubblico, che è in re ipsa nella necessità di ripristinare la legalità violata. Il decorso del tempo, la destinazione abitativa, l'impatto sociale e la prospettata regolarizzazione non impongono una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né impediscono l'adozione della misura ripristinatoria. Le spese sono state dichiarate non ripetibili, considerata la soccombenza reciproca e la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo impone l'adozione dell'ordine di demolizione; l'attività repressiva è vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto al proprietario dell'immobile abusivo, mentre non può essere esteso a un soggetto privo di diritti reali sul bene e non provato quale autore materiale o committente delle opere.
  • In presenza di opere edilizie realizzate senza titolo, l'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce esercizio di attività vincolata, sicché l'amministrazione deve individuare le opere e dar conto della loro abusività, ma non deve svolgere un'ulteriore motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e l'impatto socio-abitativo della demolizione non impongono, nell'ambito dell'ordine di demolizione vincolato, una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né impediscono l'adozione della misura ripristinatoria.
  • Quando l'ordinanza individua puntualmente le opere abusive, le loro caratteristiche e l'assenza del titolo edilizio, tali elementi sono sufficienti a fondare sia la motivazione del provvedimento sia la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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