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Sentenza

Sentenza n. 10866/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto prot. n. 1974 del 23.7.2025 con cui, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 12272/2025, il Ministero Istruzione e Merito rigetta per l'ennesima volta l'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero della ricorrente relativo all'insegnamento nelle classi di concorso A022, A011, A012, A013 per le scuole di primo e secondo grado;

Giustizia amministrativa202508796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo abilitativo estero per l'insegnamento nelle classi di concorso A-22, A-11, A-12 e A-13

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale adottato in esecuzione di una precedente sentenza, deducendo un unico articolato motivo comprendente violazione ed elusione del giudicato, nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, violazione e erronea interpretazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione, erronea presupposizione, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, ingiustizia e disparità di trattamento. In particolare, la ricorrente ha contestato che il Ministero avesse richiesto l'apostille e l'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, recante l'attestazione dell'abilitazione all'insegnamento di una determinata materia. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a valutare se il percorso formativo seguito in Romania fosse sufficiente per l'esercizio dell'insegnamento richiesto, eventualmente imponendo misure compensative, senza fondare il diniego su requisiti formali. Il Ministero ha invece comparato il percorso formativo rumeno con quello previsto dall'ordinamento italiano per le classi di concorso richieste, rilevando che i moduli di didattica e tirocinio recavano le indicazioni "Lingua e Letteratura" e "Filologia", senza riferimenti all'insegnamento o all'apprendimento della lingua e letteratura italiana e della filologia italiana.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i vizi dedotti. Il Collegio ha confermato l'orientamento già espresso in sede cautelare, a sua volta confermato dal Consiglio di Stato. Ha escluso che il diniego fosse fondato su motivi meramente formali: il Ministero ha svolto una verifica analitica e concreta del percorso formativo estero, comparandolo con il percorso abilitante italiano richiesto per le classi A-22, A-11, A-12 e A-13. Dalla comparazione è emersa una evidente discrasia, poiché il programma rumeno non dimostrava una formazione coerente con l'insegnamento delle materie oggetto della domanda e non conteneva specifici riferimenti alla lingua e letteratura italiana o alla filologia italiana. Il TAR ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte dell'Amministrazione, dell'assenza di prova circa la corrispondenza tra il titolo estero e le classi di concorso italiane. Ha richiamato il principio secondo cui spetta al Ministero verificare se le conoscenze, la qualifica e l'esperienza maturate nello Stato membro d'origine soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'eventuale adozione di misure compensative proporzionate. Nel caso concreto, tuttavia, la distanza tra i percorsi formativi è stata ritenuta tale da non poter essere colmata neppure mediante misure compensative. Ai sensi del d.lgs. 206/2007, il riconoscimento presuppone la corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta nello Stato d'origine e quella per la quale è richiesto il riconoscimento; tale corrispondenza non è stata dimostrata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la nullità del provvedimento quale atto elusivo del giudicato; il TAR ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto analitica e adeguata la motivazione fondata sulla comparazione tra il percorso formativo estero e quello italiano.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Le eventuali misure compensative devono essere adottate in modo proporzionato quando le qualifiche estere soddisfino solo parzialmente le condizioni per l'accesso alla professione; nel caso concreto la distanza formativa è stata ritenuta non colmabile neppure mediante tali misure.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

    Il riconoscimento consente l'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine, alle condizioni dell'ordinamento italiano.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2007

    Le qualifiche professionali sono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale.

    La qualifica professionale rilevante ai fini del riconoscimento deve risultare da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale; il riconoscimento presuppone la corrispondenza con la qualifica professionale italiana richiesta.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali impone una verifica comparativa concreta tra la formazione e le competenze acquisite nello Stato d'origine e i requisiti professionali italiani.

  • sentenze Adunanza plenaria n. 18 del 2022 e n. 19 del 2022

    Il riconoscimento di un titolo professionale estero richiede una verifica concreta e analitica del percorso formativo svolto all'estero rispetto a quello previsto dall'ordinamento italiano.

  • sentenze Adunanza plenaria n. 21 del 2022 e n. 22 del 2022

    Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

    L'Amministrazione deve svolgere una comparazione concreta tra qualifica estera e requisiti italiani, valutando anche la parziale soddisfazione dei requisiti e l'eventuale necessità di misure compensative proporzionate.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro presuppone la corrispondenza tra la professione o l'insegnamento per il quale l'interessato è qualificato nello Stato d'origine e quello per il quale chiede l'accesso in Italia.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitativo estero, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e analitica del percorso formativo, delle conoscenze, della qualifica e dell'esperienza maturate all'estero, comparandole con i requisiti previsti dall'ordinamento italiano.
  • La mera presenza di un percorso formativo estero non dimostra la corrispondenza con una specifica classe di concorso italiana quando il programma prodotto non contiene riferimenti alle materie caratterizzanti l'insegnamento richiesto.
  • Quando la formazione estera soddisfa solo parzialmente i requisiti italiani, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate; tale obbligo non impone il riconoscimento quando la distanza tra i percorsi formativi è sostanziale e non colmabile mediante misure compensative.
  • Un diniego di riconoscimento non è viziato da difetto di motivazione o difetto di istruttoria se espone il percorso comparativo svolto dall'Amministrazione e individua puntualmente le difformità tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento italiano.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazione
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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