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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 3815/2024, resa tra le parti, pubblicata il 18 novembre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1091/2022;

Giustizia amministrativa202500584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3815/2024, che aveva annullato l'AUA e i relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (residenti e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, che aveva accolto sette degli otto motivi dedotti dai residenti contro l'autorizzazione unica ambientale relativa a un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti. I motivi d'appello riguardavano: l'interpretazione dei criteri regionali di localizzazione degli impianti e della distanza dai centri abitati; l'asserita insussistenza dell'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA, sostenendo che la soglia dovesse riferirsi soltanto alle quantità recuperate in R5 e non a quelle stoccate in R13; la preesistenza dell'impianto rispetto ai vincoli e l'asserita insussistenza dell'obbligo di verifica di incidenza ambientale; l'inesistenza dell'obbligo di parere della Soprintendenza; la qualificazione delle acque meteoriche di dilavamento e la necessità di autorizzazione allo scarico; l'adeguatezza della relazione acustica; l'applicazione dei limiti acustici e del criterio differenziale. È stata inoltre riproposta l'eccezione di carenza di interesse dei residenti, respinta dal Collegio.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato l'annullamento disposto dal TAR. In via preliminare ha riconosciuto l'interesse concreto e attuale dei residenti, in ragione della vicinanza all'impianto e delle emissioni acustiche e ulteriori immissioni; ha dichiarato inammissibile la documentazione fotografica tardiva e ha rilevato il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto al sesto motivo, non essendo stato oggetto di appello incidentale. Il primo motivo è stato respinto perché, anche ammettendo deroghe alla distanza minima di tre chilometri, il Comune avrebbe dovuto valutare, ai sensi dei criteri regionali applicabili agli impianti di trattamento degli inerti, la localizzazione preferenziale in cave, la distanza dai centri abitati e le soluzioni progettuali e misure mitigative; il parere comunale aveva omesso tali valutazioni, nonostante la presenza di centri abitati a distanze comprese tra circa 150 e 920 metri. Il secondo motivo è stato respinto perché dalle schede progettuali risultava una quantità complessiva annua di recupero R5 pari a 16.470 tonnellate, superiore alla soglia di 10 tonnellate giornaliere, con conseguente necessità di verifica di assoggettabilità a VIA, omessa dall'amministrazione. Il terzo motivo è stato respinto perché il parere comunale aveva richiamato una normativa edilizia inconferente senza motivare sull'assoggettabilità alla verifica di incidenza; le amministrazioni dovranno valutare se, dopo l'entrata in vigore della disciplina regionale, siano intervenute modifiche dell'impianto idonee ad attivare tale verifica. Il quarto motivo è stato respinto perché l'impianto era già ricompreso nel perimetro del Parco archeologico e paesaggistico quando fu originariamente autorizzato; la successiva istanza di AUA non escludeva l'applicazione della disciplina vincolistica e rendeva necessario il parere della Soprintendenza. Il quinto motivo è stato respinto perché le acque meteoriche che vengono a contatto con sostanze o materiali presenti sulle superfici impermeabili possono perdere la loro originaria natura e, in presenza di rischio di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per i corpi idrici, può rendersi necessario un impianto di depurazione; l'amministrazione non aveva esaminato le osservazioni dei residenti né istruito adeguatamente la necessità dell'autorizzazione allo scarico. Il sesto e il settimo motivo sono stati respinti per il difetto di istruttoria sulla componente acustica: la relazione non considerava tutti i cinque macchinari utilizzati né tutti i ricettori sensibili, e le successive misurazioni ARPA non erano riferibili alla verifica richiesta nel procedimento. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 216 d.lgs. 152/2006

    Disciplina le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti; l'impianto era abilitato, tra l'altro, alle operazioni R13 e R5.

  • d.P.R. n. 59/2013

    Richiamato con riferimento all'autorizzazione unica ambientale e ai relativi presupposti.

  • art. 7, lett. zb), Allegato IV, Parte Seconda, d.lgs. 152/2006

    La soglia di 10 tonnellate giornaliere per gli impianti di recupero di rifiuti determina la necessità della previa verifica di assoggettabilità a VIA; il superamento risultava dal quantitativo complessivo annuo di 16.470 tonnellate destinato a R5.

  • art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006

    La disciplina vigente non consente di qualificare automaticamente come mere acque meteoriche quelle che vengono a contatto con sostanze o materiali presenti nell'impianto.

  • art. 113, comma 3, d.lgs. 152/2006

    vi sia il rischio di dilavamento di superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

    Impone l'adozione di impianti di depurazione quando sussista il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per la qualità dei corpi idrici.

  • artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990

    Impongono motivazione, esame delle osservazioni e adeguata istruttoria sulle questioni rilevanti dedotte dagli interessati.

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    Richiamato per la valutazione di incidenza relativa ai siti Natura 2000.

  • art. 4, comma 1, Capitolo IX d.p.r.s. n. 10/2017

    dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti

    Prevede la verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza per impianti esistenti entro due chilometri dai siti Natura 2000 quando sia richiesta una modifica.

  • art. 1, Capitolo IX d.p.r.s. n. 10/2017

    Rilevano come modifiche dell'impianto i mutamenti degli estremi catastali o le modifiche tecniche che comportino un aumento delle emissioni ambientali.

  • art. 3, Capitolo IX d.p.r.s. n. 10/2017

    Per gli impianti di trattamento degli inerti richiede di considerare la distanza dai centri abitati, la localizzazione preferenziale in cave e le soluzioni progettuali e misure mitigative.

  • art. 20 del regolamento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle delle Aci

    Costituisce la disciplina vincolistica del Parco rilevante per la necessità del parere della Soprintendenza.

  • artt. 134 e 143, comma 9, d.lgs. 42/2004

    Richiamati in relazione alla tutela paesaggistica e ai vincoli incidenti sull'area dell'impianto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare.

Massime di principio

  • Anche quando la disciplina regionale preveda deroghe a una distanza minima generale per determinate categorie di impianti, l'amministrazione deve valutare espressamente i criteri specifici applicabili, la distanza dai centri abitati, la localizzazione preferenziale, le soluzioni progettuali e le misure di mitigazione; l'omissione determina difetto di istruttoria e motivazione.
  • Il superamento della soglia dimensionale prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accertato sulla base della capacità complessiva dell'attività di recupero oggetto dell'autorizzazione, quando i dati progettuali evidenzino quantitativi annuali complessivi superiori alla soglia giornaliera normativa.
  • Per gli impianti esistenti collocati entro due chilometri da siti Natura 2000, la richiesta di modifica impone di verificare se siano intervenute modifiche catastali o tecniche idonee ad aumentare le emissioni ambientali; il parere che ometta tale verifica e richiami una normativa inconferente è affetto da difetto di motivazione.
  • La preesistenza dell'impianto non esclude l'applicazione della disciplina vincolistica del parco già perimetrato al momento dell'autorizzazione originaria, né esonera dall'acquisizione del parere dell'autorità di tutela in occasione di una nuova istanza autorizzatoria.
  • Le acque meteoriche che entrano in contatto con sostanze o materiali presenti su superfici impermeabili possono richiedere il regime autorizzatorio e depurativo previsto per acque suscettibili di contaminazione; l'amministrazione deve istruire e motivare specificamente tale profilo, esaminando le osservazioni degli interessati.
  • Una relazione acustica è istruttoriamente inadeguata se non considera tutti i macchinari impiegati nell'impianto e tutti i ricettori sensibili prossimi; misurazioni successive non pertinenti allo specifico controllo non sanano tale omissione.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraInquinamento ed emissioni
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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