Cassazione Penale, Sentenza n. 5208/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo: vizio di inosservanza di norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.), per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La ricorrente sostiene che l'imputazione originaria contestava la violenza privata consumata (costringere la persona offesa, mediante ingiurie e minacce, a tollerare vessazioni e comportamenti molesti), mentre la condanna in primo grado sarebbe stata per violenza privata tentata, consistente nel minacciare e ingiuriare la parte civile per costringerla ad abbandonare la propria abitazione e trasferirsi altrove; da ciò, secondo la ricorrente, sarebbe derivata una condanna per un fatto diverso da quello contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità estrinseca, essendo mera reiterazione di doglianze già proposte e adeguatamente motivate nella sentenza impugnata. Quanto al merito della presunta violazione della correlazione imputazione/sentenza, la Corte ha rilevato che non c'è stata trasformazione radicale del fatto: il fatto storico è lo stesso e gli elementi essenziali (l'intento di costringere la vittima a lasciare l'abitazione) erano noti fin dalla querela e contestati dall'imputata, cosicché non è stato arrecato pregiudizio alla difesa. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro procedurale nell'ambito del vizio denunciato; la Corte ha ritenuto che il motivo non avesse la specificità richiesta per la cassazione e fosse mera reiterazione di censure già esaminate.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 521 c.p.p. in relazione alla presunta violazione del principio di correlazione; la Corte ha ritenuto inesistente la violazione per assenza di radicale trasformazione del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (determinata in euro 3.000,00) a favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli), Rv. 248051
Richiamata quale orientamento consolidato che stabilisce il criterio per valutare la correlazione tra imputazione e sentenza: mutamento del fatto occorre solo se vi è una trasformazione radicale degli elementi essenziali tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa.
Massime di principio
- La verifica della correlazione tra imputazione e sentenza va fatta sul contenuto sostanziale del fatto, non su una corrispondenza puramente testuale tra formulazione dell'imputazione e motivazione della sentenza.
- Si configura mutamento del fatto solo se la sentenza introduce una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio per la difesa.
- In Cassazione i motivi devono avere specificità estrinseca: censure che siano mera reiterazione di argomentazioni già proposte e adeguatamente affrontate nel giudizio di merito possono essere dichiarate inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Per impugnare con efficacia un presunto vizio di correlazione, il difensore deve dimostrare concretamente la differenza sostanziale e l'effettivo pregiudizio alla capacità difensiva, non limitandosi a un confronto letterale tra imputazione e dispositivo sentenziale.
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