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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03237/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

Un curatore fallimentare ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso un decreto del Tribunale che gli aveva liquidato, nel fallimento, il compenso minimo previsto dall'art. 4 del d.m. 25 gennaio 2012 n. 30 nella misura di euro 811,35. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l. fall. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 30/2012, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'applicazione dei criteri percentuali sull'attivo e sul passivo di cui all'art. 1 del decreto, ritenendo invece applicabile soltanto il compenso minimo ex art. 4 in un fallimento senza attivo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c., per difetto di motivazione sulla scelta interpretativa seguita. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati, chiarendo che anche in assenza di attivo il compenso va determinato secondo i criteri dell'art. 1 del d.m. n. 30/2012, mentre il minimo ex art. 4 opera solo se il risultato di tali criteri sia inferiore alla soglia minima.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del compenso del curatore applicando i criteri corretti e provveda anche sulle spese. La decisione afferma che il decreto di liquidazione era erroneo perché aveva riconosciuto direttamente il compenso minimo, senza spiegare perché non dovesse applicarsi il criterio percentuale sul passivo previsto dal d.m. n. 30/2012, criterio che resta operante anche quando l'attivo sia pari a zero.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

    consente l'impugnazione in cassazione del provvedimento avente natura decisoria e definitiva.

  • art. 380 c.p.c.

    sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    rubrica il vizio di legittimità dedotto per la censurata violazione di legge e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del compenso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    richiama il vizio processuale di nullità del provvedimento per motivazione mancante o apparente.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    violazione dell’art.132, 2 comma, c.p.c.

    il decreto deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 39 l. fall.

    impone la liquidazione del compenso del curatore secondo i criteri normativi e regolamentari applicabili, con adeguata motivazione.

  • art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    è il fondamento legale della liquidazione del compenso del curatore fallimentare.

  • art. 1 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30

    artt. 1 e 4 del D.M. 25 gennaio n. 30

    stabilisce i criteri percentuali di calcolo del compenso del curatore sull'attivo realizzato e sul passivo del fallimento.

  • art. 4 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30

    il compenso minimo previsto dall’art. 4 del d.m. 30/2012 nella misura di euro 811,35

    prevede un compenso minimo complessivo, applicabile solo se il calcolo secondo gli artt. 1-3 conduce a una somma inferiore.

  • art. 1 d.m. 28 luglio 1992 n. 570

    nel vigore della previgente normativa di cui al d.m. 28 luglio 1992 n. 570

    la precedente disciplina, riprodotta nell'impianto dal d.m. n. 30/2012, conferma il medesimo criterio di calcolo.

Massime di principio

  • Il compenso del curatore fallimentare va determinato prioritariamente applicando i criteri percentuali stabiliti dal regolamento ministeriale sull'attivo realizzato, se esistente, e sul passivo del fallimento; il compenso minimo opera soltanto come soglia di garanzia.
  • L'assenza di attivo non autorizza il giudice a prescindere dai criteri legali di liquidazione: il passivo resta comunque parametro necessario di calcolo.
  • Il provvedimento di liquidazione del compenso del curatore deve indicare in modo espresso i criteri seguiti e la relativa operazione matematica; in difetto, il decreto è affetto da nullità per carenza di motivazione.
  • Quando il giudice liquida direttamente il minimo ministeriale senza verificare se la quantificazione secondo i criteri dell'art. 1 conduca a un importo superiore o inferiore, la decisione è erronea e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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