Sentenza n. 185/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento n parte qua dei seguenti atti: - verbale n. -OMISSIS- del Consiglio di classe della 3 A) AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024 di data 13/06/2024, indirizzo Cinema e Fotografia, del Liceo Artistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui prevede l’attribuzione del voto di comportamento pari a sei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi: a) la pagella conclusiva dell’anno scolastico 2023/2024 comunicata elettronicamente in data 15/06/2024; b) il registro elettronico dai quali si evince che il Consiglio di Classe riteneva di assegnare alla studentessa -OMISSIS- il voto di 6 per il comportamento; c) le griglie di valutazione delle condotte; d) il verbale dell’incontro del 18/06/2024; e) il modello a griglia valutazione comportamento, presente sul sito istituzionale e nel Ptof; f) griglia valutazione comportamento della studentessa nel Trimestre (dal 31/10/2023, data di iscrizione presso la scuola); g) - griglia valutazione della studentessa nel Pentamestre; h) copia verbale degli scrutini intermedio e finale; i) report con il riepilogo delle Assenze Trimestre e Pentamestre; l) report con il riepilogo dei Ritardi e delle Uscite; - la nota di data 18/06/2024 inviata con e-mail, a seguito dell’avvenuto incontro con la Dirigente Scolastica Dott.ssa -OMISSIS- del Liceo Artistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con la quale la stessa esplicitava le motivazioni che avevano determinato l’attribuzione, da parte del Consiglio di Classe del voto 6 di comportamento, motivazioni che in ogni caso non sono presenti nel verbale n. 5 e che costituiscono inammissibili integrazioni postume all’assoluta carenza di motivazione dell’atto amministrativo; - ove possa occorrere, il Piano dell’offerta formativa del Liceo Artistico “-OMISSIS-”; -la comunicazione Prot. -OMISSIS- dell’11/07/2024 e il verbale dell’incontro del giorno 18/06/2024 portante il medesimo numero di protocollo; - nei limiti di interesse il Regolamento di Istituto e del relativo Regolamento Disciplinare apertamente violati; - ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti della minore -OMISSIS- e ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di comportamento pari a 6 alla studentessa nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, con gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il voto di comportamento pari a 6 attribuito alla figlia, iscritta al terzo anno di un liceo artistico, deducendo violazione e falsa applicazione del regolamento d’Istituto, del d.m. n. 5/2009 e del d.P.R. n. 249/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sproporzione. In particolare, hanno lamentato che la scuola non avrebbe considerato la condizione psicofisica della studentessa, affetta da sordità congenita neurosensoriale; che il voto sarebbe stato immotivato e fondato su un’istruttoria inesistente; e che la famiglia non sarebbe stata informata dei ritardi e dei comportamenti indicativi di una ridotta partecipazione alla vita scolastica. È stata inoltre contestata la nota del 18 giugno 2024, ritenuta un’integrazione postuma della motivazione mancante nel verbale di scrutinio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto al Consiglio di classe ampia autonomia decisionale nella valutazione del comportamento, precisando che il giudizio è ampiamente discrezionale ma può essere reso più trasparente mediante criteri predeterminati. Nel caso concreto, la scuola aveva applicato una griglia articolata in sei indicatori — frequenza, ritardi e uscite anticipate, impegno e rispetto delle consegne, interesse e partecipazione, comportamento e rapporti con gli altri, note disciplinari e sospensioni — cui corrispondevano punteggi determinati. La somma dei punteggi aveva prodotto il valore di 6,33, arrotondato per difetto a 6. Secondo il Collegio, la griglia consentiva di ricostruire l’iter logico della valutazione, escludeva il difetto di istruttoria e forniva una motivazione sufficiente, senza necessità di ulteriori spiegazioni rispetto al voto numerico. Il verbale di scrutinio, inoltre, esplicitava i criteri generali di attribuzione del voto e il coordinatore aveva formulato la proposta coerentemente con la griglia. La censura relativa alla mancata considerazione della condizione psicofisica è stata respinta perché tale condizione non risultava portata a conoscenza della scuola attraverso la domanda di iscrizione e non risultava predisposto un piano didattico personalizzato. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione alla famiglia: i ritardi erano visibili nel registro elettronico e le informazioni sul comportamento erano state fornite durante i colloqui. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di interesse concreto, poiché la studentessa aveva comunque ottenuto il massimo credito scolastico possibile nella fascia di riferimento, pari a 9, sicché anche un aumento del voto di comportamento non avrebbe prodotto un vantaggio utile, consentendo al più il medesimo credito. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
d.m. n. 5/2009
Richiamato quale disciplina invocata dai ricorrenti in materia di valutazione del comportamento; il ricorso è stato comunque respinto.
d.P.R. n. 249/1998
Richiamato quale Statuto delle studentesse e degli studenti e quale parametro di legittimità dedotto dai ricorrenti.
d.lgs. n. 62/2017
Richiamato per i criteri ministeriali di attribuzione del credito scolastico; il TAR ha rilevato che la studentessa aveva già conseguito il massimo credito possibile e che una diversa valutazione della condotta non avrebbe modificato tale risultato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione del comportamento degli studenti rientra nell’ampia discrezionalità del Consiglio di classe; l’utilizzo di una griglia previamente definita, articolata in indicatori, criteri e punteggi, rende il giudizio verificabile, trasparente e rispettoso della parità di trattamento.
- Quando il voto numerico di comportamento è il risultato dell’applicazione coerente di criteri predeterminati e delle risultanze della situazione scolastica dell’alunno, non è necessario un ulteriore onere motivazionale rispetto all’esplicitazione dei criteri e dei punteggi applicati.
- La condizione psicofisica dello studente può imporre una considerazione differenziata nella valutazione scolastica solo se sia stata portata a conoscenza dell’istituzione scolastica e risulti adeguatamente documentata nel percorso didattico, anche mediante gli strumenti di personalizzazione previsti.
- La visibilità dei ritardi nel registro elettronico e la comunicazione delle informazioni sul comportamento durante i colloqui possono essere ritenute modalità sufficienti di informazione della famiglia, in assenza di specifici obblighi ulteriori risultanti dalla disciplina applicabile.
- L’impugnazione della valutazione scolastica è priva di interesse concreto quando, anche ipotizzando l’attribuzione di un voto più favorevole, non deriverebbe alcun vantaggio utile nella posizione scolastica dell’alunno, in particolare quanto al credito scolastico.
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