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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19222/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente non profit)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Ufficio all'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe delle ONLUS. L'Amministrazione aveva ritenuto lo statuto incompatibile con il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 460/1997, soprattutto perché contemplava gettoni di presenza/emolumenti per i titolari di cariche sociali senza una quantificazione puntuale. Secondo l'Ufficio, la mancanza di parametri precisi avrebbe consentito una distribuzione indiretta di utili e, inoltre, l'iscrizione sarebbe stata subordinata alla prova, da parte dell'ente, della piena sussistenza dei requisiti. La CTR aveva invece accolto l'appello della Fondazione, ritenendo che lo statuto contenesse clausole conformi al divieto di distribuzione e che la disciplina non imponesse, per la sola iscrizione, una predeterminazione statutaria dei limiti quantitativi degli emolumenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), e comma 6, lett. c), d.lgs. n. 460/1997, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito valore decisivo alle clausole statutarie e invertito l'onere della prova, posto che spettava al contribuente dimostrare i requisiti per l'iscrizione; 2) violazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), e comma 6, lett. c), d.lgs. n. 460/1997, assumendo che la conformità normativa richiedesse la predefinizione statutaria di specifici parametri matematici di quantificazione degli emolumenti. La resistente eccepiva anche vizi processuali del ricorso, poi rinunciati o disattesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure dell'Agenzia, confermando che tra le clausole limitative che lo statuto di una ONLUS deve espressamente prevedere non rientra l'indicazione dei limiti quantitativi degli emolumenti per componenti degli organi sociali, poiché tale limite è già fissato dalla legge. Ha inoltre ribadito che l'Amministrazione non può imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli legislativamente previsti per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS. La Corte ha aggiunto che il superamento delle soglie legali può determinare l'esclusione dal regime di favore, ma il loro mancato superamento non vale di per sé a dimostrare la correttezza automatica dei compensi se, in concreto, l'ente svolge attività commerciale o eroga somme sproporzionate e ingiustificate. Nel caso concreto, la CTR si era correttamente attenuta a tali principi, ritenendo la contestazione dell'Ufficio riferibile a un controllo sostanziale e non meramente formale. Spese a carico dell'Agenzia; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la P.A. ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    Per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS lo statuto deve prevedere il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, ma non anche la predeterminazione statutaria di specifici limiti quantitativi degli emolumenti.

  • art. 10, comma 6, lett. c), d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    Il limite agli emolumenti è fissato dalla legge; non può essere trasformato dall'Amministrazione in un requisito statutario ulteriore e più gravoso.

  • art. 10, comma 6, lett. d), d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    La sentenza richiama la disciplina dei limiti agli emolumenti per gli organi dell'ente come parametro legale, non come clausola da riprodurre necessariamente nello statuto con formule matematiche.

  • art. 2697 c.c.

    L'Agenzia invocava la regola sull'onere della prova per sostenere che spettasse al contribuente provare i requisiti di iscrizione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata disattesa perché il ricorso conteneva gli elementi necessari alla cognizione della controversia.

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'ulteriore eccezione di inammissibilità è rimasta assorbita dal rigetto nel merito dei motivi.

  • art. 47 legge n. 69 del 2009

    Richiamato dall'eccezione di inammissibilità, ma non decisivo nel merito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l'iscrizione a un regime agevolativo riservato agli enti non profit, non possono essere richiesti requisiti statutari ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
  • Quando la legge fissa direttamente un limite quantitativo agli emolumenti o ai compensi degli organi dell'ente, lo statuto non deve necessariamente riprodurre quel limite con criteri matematici di determinazione.
  • La mancanza di una puntuale quantificazione statutaria dei compensi non integra di per sé causa ostativa all'iscrizione, se la prescrizione legale è comunque rispettata.
  • Il mancato superamento del tetto legale ai compensi non prova automaticamente la genuinità non lucrativa dell'ente: in presenza di elementi concreti di sproporzione o di attività commerciale prevalente, l'Amministrazione può negare il regime di favore in sede di controllo sostanziale.
  • In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è infondata quando il ricorso consenta comunque una completa comprensione della controversia e delle censure formulate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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