Cassazione Civile, Ordinanza n. 09511/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda riprese fiscali in materia di accise su alcol etilico e bevande alcoliche soggette ad accisa. L'Amministrazione doganale aveva applicato la disciplina dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 153/2001, ritenendo che, cessata l'attività del deposito fiscale e non trasferiti i prodotti giacenti ad altro deposito entro quindici giorni, i prodotti fossero considerati immessi in consumo con conseguente debenza dell'accisa. La contribuente sosteneva invece che dovesse trovare applicazione l'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, che prevede, in caso di cessazione dell'attività o di inerzia annuale nelle comunicazioni di lavorazione, la qualificazione dell'impianto come magazzino di commerciante all'ingrosso, con adeguamento del diritto di licenza e della cauzione e senza immediata presunzione di immissione in consumo. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta, da un lato, l'erronea interpretazione della disciplina regolamentare e, dall'altro, con il terzo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., relativi all'abbuono d'imposta, alla denaturazione del prodotto e a una sopravvenuta assegnazione di quantitativi di alcol che avrebbe estinto il credito erariale.
La decisione
La Corte ha interpretato in senso sistematico e teleologico l'art. 4 del D.M. n. 153/2001, affermando che l'obbligo di comunicazione posto a carico del depositario autorizzato al momento della cessazione dell'attività produttiva ha natura sostanziale e non meramente formale, perché segna il passaggio dell'impianto da deposito fiscale a magazzino di commerciante all'ingrosso, con conseguente modifica del regime fiscale sia per il diritto di licenza sia per l'adeguamento della cauzione. Da ciò ha tratto la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta la mancata applicabilità del comma 4 dell'art. 4. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché le doglianze non riguardavano fatti decisivi omessi, ma questioni giuridiche o questioni già esaminate dalla sentenza impugnata; inoltre, la decisione di merito era sorretta da doppia conforme. In definitiva il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, D.M. n. 153/2001
"Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato come magazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime"
La norma opera quando, cessata l'attività produttiva, il depositario autorizzato adempie all'obbligo di comunicazione e l'impianto viene ricondotto al regime di magazzino di commerciante all'ingrosso, con adeguamento della licenza e della cauzione e senza presunzione di immissione in consumo.
art. 4, comma 5, D.M. n. 153/2001
"negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa (...)"
La disposizione si applica nei casi diversi da quelli contemplati dal comma 4; comporta la presunzione di immissione in consumo e l'esigibilità immediata dell'accisa sui prodotti giacenti non trasferiti tempestivamente.
art. 5, comma 3, D.M. n. 153/2001
"comunicazione di lavorazione mensile"
Il richiamo del comma 4 è riferito alla comunicazione periodica di lavorazione del depositario autorizzato, redatta secondo le istruzioni dell'Agenzia e da rendersi prima dell'inizio delle attività di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando le doglianze non attengono a un fatto storico decisivo effettivamente omesso, ma a questioni giuridiche o a circostanze già esaminate dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di accise sul settore alcolico, la qualificazione del regime applicabile ai prodotti giacenti alla cessazione dell'attività dipende dall'effettivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dalla disciplina regolamentare; tale obbligo ha natura sostanziale quando è funzionale al passaggio dell'impianto da deposito fiscale a magazzino di commerciante all'ingrosso.
- Se la norma collega la comunicazione a un mutamento del regime fiscale, la sua omissione non può essere trattata come mera irregolarità formale, perché incide sulla disciplina della licenza, della cauzione e sulla stessa applicabilità della presunzione di immissione in consumo.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito; non sono deducibili, come omesso esame di fatto, questioni giuridiche o censure relative a circostanze già valutate in sentenza.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ulteriormente preclusa quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme e la parte ricorrente non riesce a individuare un fatto storico nuovo e decisivo non esaminato.
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