Cassazione Penale, Sentenza n. 17023/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per ricettazione. Caracciolo denunciava genericità e carenze motivazionali, valutazione errata delle prove, mancata concessione di attenuanti e benefici, e chiedeva anche l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. Garofalo contestava in particolare la dichiarazione di abitualità e l'applicazione della misura di sicurezza per difetto di contestazione e carenza motivazionale. Pesacane e Bodnar deducevano plurime censure: omessa differenziazione dei ruoli nell'imputazione, mancata valutazione del verbale di interrogatorio di Pesacane e della possibile tesi alternativa (assenza di dolo), violazioni processuali e richiesta di applicazione di attenuanti o di causa di non punibilità (art. 131-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Caracciolo per difetto di specificità estrinseca e lo ha condannato al pagamento delle spese e a una sanzione alla cassa delle ammende (euro 3.000) per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità. Ha accolto il ricorso di Garofalo sul secondo motivo: la dichiarazione di abitualità è viziata per difetto di contestazione; la statuizione relativa all'abitualità e alla misura di sicurezza (assegnazione a casa di lavoro) è stata annullata senza rinvio e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici sostituita dall'interdizione per cinque anni. Ha accolto i motivi di Pesacane e Bodnar relativi all'omessa valutazione del verbale d'interrogatorio e al vizio motivazionale ma, rilevata la prescrizione del reato (estintosi il 14/04/2025), ha annullato senza rinvio le condanne nei loro confronti perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La condanna per ricettazione è stata il capo di imputazione centrale; la questione ha riguardato la dimostrazione del dolo e la permanenza di possesso legittimo/ acquisto in buona fede
art. 103 cod. pen.
Richiamato in relazione alla dichiarazione di abitualità e alla contestazione delle misure di sicurezza, come norma di coordinamento con gli artt. 102-108
art. 216, primo comma, n. 1, cod. pen.
Norma invocata dal primo giudice per l'applicazione della misura di sicurezza basata sulla dichiarazione di abitualità; la Cassazione ha annullato tale statuizione per difetto di contestazione
art. 102-108 cod. pen.
Riferimenti relativi alle dichiarazioni previste per l'applicazione delle misure di sicurezza/abitualità; la Cassazione riafferma il principio di correlazione accusa-sentenza
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato per la nullità limitata della sentenza quanto alla dichiarazione di abitualità pronunciata senza adeguata contestazione nell'imputazione
art. 29 cod. pen.
Norma sulle pene accessorie: la Corte ha sostituito l'interdizione perpetua con interdizione per cinque anni in favore di Garofalo dopo l'annullamento della dichiarazione di abitualità
art. 157, secondo comma, cod. pen.
Richiamato nel conteggio della prescrizione; con il calcolo effettuato la prescrizione è maturata per Pesacane e Bodnar
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Ulteriore riferimento al calcolo dei termini di prescrizione che ha portato all'estinzione del reato per Pesacane e Bodnar
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile di Caracciolo
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a contestazioni di nullità della sentenza per difetto di contestazione (eccezioni sollevate da Garofalo)
art. 429, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella censura della difesa sulla nullità per difetto di contestazione della dichiarazione di abitualità
art. 611 c.p.p.
Norme sulla richiesta di discussione orale al quale non è stata fatta istanza, svolgimento avvenuto per iscritto
art. 530, comma II, c.p.p.
Invocato dalla difesa di Caracciolo come base per assoluzione, ma il motivo non è stato esaminato per inammissibilità del ricorso
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dai ricorrenti di Pesacane e Bodnar come possibile causa di non punibilità, ma non accolta e non decisiva a causa della prescrizione
Massime di principio
- I ricorsi devono essere specifici: la cassazione richiede che le censure affrontino puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione dell'appello è insufficiente e comporta inammissibilità.
- La dichiarazione di abitualità e l'applicazione di misure di sicurezza devono essere espressamente contestate nell'imputazione: in mancanza si configura nullità limitata della sentenza per quella parte.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza si applica anche alle misure di sicurezza; l'imputazione deve indicare le condizioni per la misura o la fattispecie di abitualità ritenuta.
- Il giudice (di primo e di secondo grado) è tenuto a valutare e motivare specificamente sui mezzi di prova rilevanti richiamati dalle parti (es. verbali di interrogatorio); l'omessa valutazione può comportare annullamento e rinvio, salvo che sopravvengano cause estintive come la prescrizione.
- Se nel corso del tempo matura la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio le condanne nei confronti degli imputati per estinzione del reato.
- L'annullamento di una parte della sentenza (es. dichiarazione di abitualità) può comportare la sostituzione delle pene accessorie in misura conforme alle norme applicabili in assenza dell'aggravante.
- La parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e, in presenza di colpa nella scelta del motivo, anche a sanzioni alla cassa delle ammende.
- Le eccezioni di nullità sollevate tempestivamente in appello devono essere esaminate dalla Corte territoriale; il mancato esame delle eccezioni rilevanti costituisce vizio di motivazione correggibile in Cassazione.
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