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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-494/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2022. — Eircom Limited contro Commission for Communications Regulation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22/CE (direttiva “servizio universale”) – Articolo 12 – Calcolo del costo e finanziamento degli obblighi di servizio universale – Fornitore unico di servizio universale e fornitori multipli di servizi di telecomunicazione operanti sul mercato – Determinazione dell’onere eccessivo. — Causa C-494/21

Giurisprudenza europea62021CJ0494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di "onere eccessivo" ai fini del finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni non va valutata in astratto né soltanto in base alla redditività dell'operatore designato. L'autorità nazionale di regolamentazione deve considerare le caratteristiche dell'impresa e, insieme, la sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato. Ne segue che la mera persistenza di utili o di un rendimento del capitale superiore al costo medio ponderato non basta, da sola, a escludere l'onere eccessivo.

Rinvio pregiudiziale sulla determinazione dell'"onere eccessivo" derivante dagli obblighi di servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e sul rilievo del confronto con i concorrenti.

La questione giuridica

Se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE impongano all'autorità nazionale di regolamentazione, nel valutare se il costo netto degli obblighi di servizio universale costituisca un onere eccessivo per l'operatore designato, di considerare solo le caratteristiche proprie di tale operatore oppure di tener conto anche della sua situazione rispetto ai concorrenti presenti sul mercato di riferimento.

Principio di diritto

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE devono essere interpretati nel senso che, per stabilire se il costo netto degli obblighi di servizio universale costituisca un onere eccessivo, l'autorità nazionale di regolamentazione deve esaminare le caratteristiche proprie dell'operatore designato, ma alla luce della sua posizione rispetto ai concorrenti sul mercato interessato; la valutazione non può limitarsi alla sola situazione interna dell'impresa, poiché il carattere eccessivo dell'onere dipende anche dagli effetti concorrenziali comparativi sul mercato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2002/22/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2002/22/CE
  • Allegato IV della direttiva 2002/22/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2009/136/CE

Onere eccessivo degli obblighi di servizio universale e confronto con i concorrenti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia tra Eircom Limited, operatore designato come unico fornitore del servizio universale in Irlanda, e la Commission for Communications Regulation. Il tema è la corretta interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) in relazione alla verifica dell'eventuale "onere eccessivo" derivante dal costo netto degli obblighi di servizio universale.

Fatti e procedimento principale

Eircom, ex monopolista nel mercato irlandese delle telecomunicazioni, aveva chiesto il finanziamento del costo netto sostenuto tra il 2010 e il 2015 per adempiere agli obblighi di servizio universale. L'autorità di regolamentazione irlandese aveva respinto tali domande con cinque decisioni del 18 aprile 2019, ritenendo che il costo netto, pur positivo e pari a poco meno di 43 milioni di EUR complessivi, non costituisse un onere eccessivo per l'impresa. Di conseguenza, aveva negato l'attivazione del meccanismo di ripartizione dei costi previsto dal diritto nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 4, che impone che l'indennizzo del costo netto avvenga in modo neutrale sotto il profilo concorrenziale;
  • il considerando 18, che collega il finanziamento del costo netto alla compatibilità con gli articoli 107 e 108 TFUE;
  • il considerando 21, che consente meccanismi di recupero quando l'obbligo rappresenti un onere eccessivo e richiede criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati;
  • l'articolo 1, paragrafo 1, che individua tra gli obiettivi della direttiva la disponibilità di servizi di buona qualità tramite concorrenza ed effettiva possibilità di scelta;
  • l'articolo 3, paragrafo 2, che impone di limitare le distorsioni del mercato;
  • gli articoli 8, 12 e 13, nonché l'allegato IV, parte A, che disciplinano rispettivamente la designazione del fornitore, il calcolo del costo netto e il finanziamento degli obblighi di servizio universale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva non definisce la nozione di "onere eccessivo", ma dalla propria giurisprudenza precedente, in particolare dalla sentenza Base e a. (C‑389/08), emerge che il carattere eccessivo va apprezzato in relazione alla capacità dell'impresa di sopportare il costo netto, tenendo conto delle sue caratteristiche proprie, come attrezzature, situazione economico-finanziaria e quota di mercato.

La novità del caso consiste nel chiarire se, in tale valutazione, l'ANR debba anche confrontare la posizione del fornitore universale con quella dei concorrenti. La Corte risponde in senso affermativo: la determinazione dell'onere eccessivo comporta necessariamente una componente comparativa, perché la sola osservazione della quota di mercato o della redditività dell'operatore, presa isolatamente, non consente di misurare l'impatto competitivo del costo netto. La valutazione deve quindi essere fatta alla luce dell'ambiente concorrenziale, poiché il costo del servizio universale può pregiudicare la capacità dell'impresa di investire e competere ad armi pari, anche se l'impresa resta ancora redditizia.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE impongono all'autorità nazionale di regolamentazione, per valutare se il costo netto degli obblighi di servizio universale costituisca un onere eccessivo, di esaminare le caratteristiche proprie dell'operatore designato tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei concorrenti sul mercato interessato. La causa torna così al giudice nazionale per l'applicazione di tale criterio al caso concreto.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e per le autorità di regolazione, la sentenza conferma che il test dell'onere eccessivo non è un mero test contabile di redditività. È invece richiesta una valutazione regolatoria più ampia, che includa l'effetto del costo netto sulla posizione competitiva dell'impresa designata e sulla neutralità concorrenziale del meccanismo di finanziamento.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheservizio universaleregolazione delle telecomunicazionifinanziamento degli obblighi di servizio pubblicoconcorrenza

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