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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda la debenza del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per gli anni 2014 e 2015, richiesto dal Comune in relazione a un’intercapedine e a due bocche di lupo insistenti sul marciapiede antistante un basso fabbricato. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto dovuto il canone, valorizzando la cessione delle aree al Comune e l’assenza di un titolo espresso, reale o personale, che giustificasse il mantenimento dei manufatti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità del giudizio per violazione del contraddittorio e dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, essendo il debito riferito all’intera area e a più comproprietari/coobbligati solidali, tutti sarebbero stati litisconsorti necessari; 2) violazione delle norme sul COSAP e dell’art. 63 d.lgs. 446/1997, per avere la Corte d’appello erroneamente preteso che fosse il ricorrente a provare la riserva o il riconoscimento di un diritto reale o personale di mantenere i manufatti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché sarebbe spettato al Comune dimostrare integralmente i fatti costitutivi del prelievo, compresa l’assenza di pesi o diritti privati sull’area acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la mancata partecipazione degli altri eventuali coobbligati non determinasse litisconsorzio necessario, perché le obbligazioni solidali, di regola, non impongono la trattazione unitaria salvo ipotesi di inscindibilità non ravvisate nel caso concreto; ha però accolto il secondo e il terzo motivo. La Cassazione ha affermato che la Corte d’appello ha errato nel ritenere irrilevante l’eventuale preesistenza dei manufatti rispetto alla cessione delle aree al Comune e nel porre a carico del ricorrente la prova della riserva di diritti: se intercapedine e bocche di lupo preesistevano alla cessione di fondi poi divenuti sedime stradale, occorreva verificare l’operatività della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., con la conseguenza che il silenzio del titolo di acquisto avrebbe dovuto essere interpretato a favore del proprietario dei manufatti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario; la Corte esclude che nel caso concreto ricorresse una situazione di necessaria integrazione del contraddittorio.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla solidarietà passiva: di regola non determina litisconsorzio necessario, salvo ipotesi di inscindibilità delle cause o obiettiva interrelazione delle posizioni dei coobbligati.

  • art. 3 Regolamento COSAP del Comune di Torino

    Indicato dal Comune per affermare che, in caso di uso comune del suolo pubblico, gli occupanti sono obbligati solidalmente e il Comune può agire contro uno solo di essi, salvo regresso.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    Norma evocata dal ricorrente come base della disciplina del canone; la Corte rileva l’errore della sentenza impugnata nella distribuzione dell’onere probatorio e nella valutazione della preesistenza dei manufatti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte riconosce che l’onere della prova non poteva essere invertito a carico del privato quanto alla dimostrazione della riserva di diritti; il giudice di merito doveva verificare i fatti costitutivi e la preesistenza dei manufatti alla cessione.

  • art. 1061 c.c.

    opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio

    Serve a qualificare le opere visibili e permanenti che consentono l’esercizio della servitù.

  • art. 1062 c.c.

    La Corte afferma che, in presenza di preesistenza dei manufatti alla separazione dei fondi e in mancanza di disposizioni nel titolo, la servitù si presume costituita a favore e a carico dei fondi separati per destinazione del padre di famiglia.

Massime di principio

  • In materia di obbligazioni solidali, la regola è l’insussistenza del litisconsorzio necessario: esso si configura solo quando le cause tra i coobbligati siano dipendenti o le rispettive posizioni siano oggettivamente interrelate in modo da rendere inscindibile la decisione.
  • Chi deduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Ai fini della debenza di un canone per occupazione di suolo pubblico, non può essere trascurata la preesistenza di manufatti permanenti e visibili rispetto al trasferimento dell’area all’ente pubblico: tale dato può essere decisivo per verificare se l’occupazione sia assistita da un diritto reale o personale opponibile.
  • Quando due fondi già appartenenti allo stesso proprietario vengono separati, la presenza di opere permanenti e visibili destinate all’esercizio della servitù e il silenzio del titolo possono far operare la presunzione di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
  • L’onere di provare i fatti costitutivi del prelievo non può essere surrettiziamente traslato sul contribuente/obbligato, se l’allegazione difensiva riguarda l’esistenza di un preesistente diritto di mantenere il manufatto o l’inefficacia della pretesa pubblica rispetto a tale diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleProprietàServitù
RamiProcesso civileTributiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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