Cassazione Penale, Ordinanza n. 05644/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità e per un illecito in materia di circolazione stradale. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era assolutamente generico, perché privo dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della doglianza, con conseguente violazione degli oneri di specificità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse formulata in modo del tutto generico e, quindi, non rispettasse il requisito di specificità dei motivi d'impugnazione previsto dall'art. 581 lett. d) c.p.p.; tale violazione determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Indicata come norma incriminatrice per il reato di detenzione/finalità di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità, già oggetto di conferma in appello.
art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. n. 285/1992
Indicata come ulteriore norma violata per il reato in materia di circolazione stradale contestato all'imputato.
art. 581 lett. d) c.p.p.
"I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di specificità integra violazione della norma.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La violazione dell'art. 581 c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura; una doglianza meramente generica è inammissibile.
- La carenza di specificità del motivo di impugnazione integra una violazione dell'art. 581 c.p.p. che determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non può escludersi la colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, se proposte in cassazione, devono comunque confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi che sorreggono la determinazione della pena.
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