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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07002/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata è rimasta ferma; non vi è stato annullamento né rinvio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato in relazione a una vicenda concernente sostanza stupefacente. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, che la sostanza fosse destinata a uso personale e non a fini penalmente rilevanti; dall'altro, ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche (indicate nel testo come attenuanti atipiche). La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità: il primo perché sostanzialmente riproponeva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica, puntuale e coerente; il secondo perché era generico e non accompagnato da elementi positivi idonei a giustificare una decisione diversa, essendo apodittici e inconferenti gli elementi richiamati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e disattese dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere supportata da specifici elementi positivi idonei a sorreggere un diverso giudizio; la mera genericità delle allegazioni difensive non consente l'accoglimento del motivo.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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