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Ordinanza

Ordinanza n. 639/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 10 marzo 2026 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (doc. 1), svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 6 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 1332 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3).

Giustizia amministrativa202601663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 15/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione del proprio elaborato scritto nell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, svolto presso la Corte d'Appello di Milano e corretto dalla commissione istituita presso la Corte d'Appello di Napoli. Ha contestato la valutazione insufficiente, pari a 15/30, la conseguente non ammissione alle prove orali e, in parte qua, la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui ritiene adeguato il voto meramente numerico. In sede cautelare, la questione centrale ha riguardato la sindacabilità della discrezionalità tecnica della commissione e la riconducibilità concreta del giudizio ai nove criteri di valutazione elaborati dalla competente commissione ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo che la discrezionalità tecnica della commissione sia sindacabile anche quanto all'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, sia rispetto al criterio utilizzato sia rispetto al procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione ministeriali delimitano l'ambito entro il quale l'amministrazione deve formulare il giudizio tecnico e la loro osservanza è verificabile dal giudice amministrativo. Nel caso concreto, la valutazione non è stata ritenuta oggettivamente riconducibile a tali criteri né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un'inadeguata istruttoria. Il TAR ha disposto la nuova correzione dell'elaborato da parte di una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata in motivazione, imponendo al Ministero la trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza. La rivalutazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Qualora il nuovo voto sia utile alla prosecuzione dell'esame, la commissione competente per Milano dovrà procedere agli adempimenti conseguenti, previa eventuale riconvocazione. Nelle more è stato sospeso il provvedimento impugnato. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell'esame. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato per l'11 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta con sospensione del provvedimento impugnato e ordine di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche sotto il profilo dell'attendibilità delle operazioni tecniche, della coerenza e della correttezza del criterio utilizzato e del procedimento applicativo.
  • Quando l'amministrazione abbia predeterminato criteri tecnici di valutazione per una procedura selettiva, tali criteri delimitano l'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica e la valutazione deve essere oggettivamente riconducibile ad essi.
  • Una valutazione tecnica che non risulti coerente e attendibile rispetto ai criteri predeterminati può evidenziare anche un'inadeguata istruttoria e giustificare, in sede cautelare, il riesame dell'elaborato da parte di una diversa commissione.
  • Nelle procedure selettive in corso di svolgimento, la pendenza delle prove successive può integrare il periculum in mora necessario per disporre il riesame cautelare della valutazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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