Sentenza n. 142/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Bari n. 44383 del 26 marzo 2025, notificato in pari data, recante la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza; - ove occorra, del presupposto ordine di servizio n. 10621 del 20 marzo 2025, con cui il Direttore Generale del Comune di Bari ha disposto il trasferimento della ricorrente presso il Municipio 4 e la sua adibizione a compiti di ufficio che non rientrano tra le funzioni di polizia locale; - di ogni altro atto, pure di natura regolamentare, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli innanzi richiamati, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché, in via subordinata, ordine di servizio comunale di trasferimento a compiti d'ufficio presso un Municipio
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, agente di Polizia Municipale già titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha impugnato il decreto prefettizio con cui tale qualifica è stata revocata. Il provvedimento richiamava il trasferimento della dipendente a compiti non operativi e comportamenti ritenuti non deontologicamente compatibili con le funzioni di polizia locale, emersi nell'ambito della relazione conclusiva di una commissione d'indagine nominata ai sensi dell'art. 143, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nonché la circostanza che la ricorrente fosse stata controllata in compagnia di una persona segnalata per reati contro la persona e il patrimonio. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986, sostenendo che la perdita della qualifica è consentita soltanto in presenza del venir meno dei requisiti tassativamente indicati dalla legge e non per un mero mutamento temporaneo di mansioni o per una generica valutazione di cattiva condotta. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, violazione della proporzionalità e mancato contraddittorio procedimentale. In via subordinata ha contestato l'ordine di servizio comunale di trasferimento, con riserva di adire il giudice ordinario. Nel corso del giudizio è stata nuovamente assegnata al Comando di Polizia Locale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio, assorbendo le censure rivolte contro l'ordine di servizio comunale perché proposte in via subordinata. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha rilevato anzitutto il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto: l'atto non indicava gli elementi dai quali desumere rapporti della ricorrente con la criminalità organizzata, il pregiudizio arrecato all'imparzialità o al regolare funzionamento dell'amministrazione, né condotte tali da rendere necessaria e urgente la revoca per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La motivazione era particolarmente inadeguata perché la misura si fondava su indizi e valutazioni induttive, rispetto alle quali è necessario esplicitare il percorso logico e descrivere le condotte concrete. Il mero trasferimento temporaneo a compiti non operativi non aveva modificato il profilo professionale della ricorrente, che era rimasta istruttore di polizia locale e aveva poi ripreso le originarie funzioni. Il TAR ha inoltre affermato che l'art. 5, comma 3, della legge n. 65/1986 configura un potere vincolato: il Prefetto può dichiarare la perdita della qualifica soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativi previsti dal comma 2, ossia il godimento dei diritti civili e politici, l'assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di sottoposizione a misura di prevenzione, oppure l'assenza di espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati o di destituzione dai pubblici uffici. Nel caso concreto nessuno di tali requisiti era venuto meno. La legge non consente di introdurre, in via interpretativa, un ulteriore requisito tacito di buona condotta, né di utilizzare la facoltà di porto delle armi prevista dall'art. 5, comma 5, come fondamento di un potere discrezionale di revoca non previsto dalla legge. Le spese sono state compensate per la peculiarità e delicatezza della controversia.
Norme richiamate
art. 5, commi 2, 3 e 5, l. 65/1986
Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al comma 2.
La perdita della qualifica può essere dichiarata soltanto in presenza del venir meno dei requisiti tassativamente previsti dalla disposizione; il potere prefettizio ha carattere vincolato e non può fondarsi su un autonomo requisito di buona condotta o su un mero mutamento di mansioni. La facoltà di portare armi senza licenza non introduce ulteriori presupposti per il conferimento o la conservazione della qualifica.
art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000
La relazione della commissione d'indagine, formata nell'ambito del procedimento volto a verificare infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'amministrazione comunale, può costituire il contesto di acquisizione degli elementi utilizzati dall'amministrazione, ma non esonera dall'indicare nel provvedimento le condotte concrete e il percorso logico che giustificano la misura adottata.
art. 143, comma 5, d.lgs. 267/2000
I principi elaborati per le misure preventive fondate su indizi e valutazioni induttive sono richiamabili per eadem ratio: quanto più la misura è ablativa e indiziaria, tanto più puntuale deve essere l'esternazione del processo logico e delle condotte concrete poste a fondamento.
artt. 24 e 111 Cost.
Consentono al giudice di definire la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, secondo il principio della ragione più liquida, in funzione dell'economia e della celerità processuale.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può richiamare, ai fini della motivazione, precedenti sentenze della stessa Sezione relative a fattispecie sovrapponibili.
Massime di principio
- La revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita agli appartenenti alla polizia municipale è un potere vincolato: ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/1986, la perdita della qualifica può essere dichiarata soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente previsti dalla legge.
- Il mero mutamento, anche temporaneo, delle mansioni o dell'assegnazione organizzativa dell'agente di polizia municipale, senza modifica del profilo professionale e dell'inquadramento, non costituisce di per sé presupposto legale per la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- Non è consentito ricavare in via interpretativa un requisito ulteriore di buona condotta per la conservazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando tale requisito non è previsto dall'art. 5 della legge n. 65/1986.
- Quando una misura ablativa è fondata su meri indizi o valutazioni induttive, l'amministrazione deve esplicitare nella motivazione le condotte concrete, il percorso logico e gli elementi dai quali desume la pericolosità o il collegamento del destinatario con ambienti criminali; il generico richiamo a informazioni di polizia o a comportamenti non deontologici non è sufficiente.
- La facoltà di portare armi senza licenza, prevista per gli agenti di pubblica sicurezza dall'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, non può essere utilizzata per introdurre presupposti discrezionali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge per il conferimento o la perdita della qualifica.
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