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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per estorsione; unico motivo articolato dal ricorrente: erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p., e delle norme processuali (artt. 533, comma 1, 125 e 546, comma 1, lett. c) c.p.p.), per mancata e inadeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante la qualità di "collaboratore di giustizia" e il beneficio della speciale attenuante ex art. 8 L. n.203/1991), errata dosimetria della pena (motivazione ritenuta meramente formulaica) e vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che avrebbe potuto approfondire elementi utili alla difesa; inoltre censura sulla valutazione probatoria basata, secondo la difesa, sulle sole dichiarazioni della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e in parte generico. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: il diniego delle attenuanti generiche è stato spiegato con l'assenza di elementi positivi e con il comportamento processuale non collaborativo dell'imputato; il richiamo alla pregressa collaborazione risultava generico e privo di elementi concreti (tenore, durata, risultati). Sulla commisurazione della pena la Corte d'Appello ha fornito riferimenti specifici alla gravità dei reati e alla continuazione, giustificando l'aumento della pena; la rinnovazione dell'istruttoria è stata correttamente negata perché non era indicata una prova indispensabile ai fini della decisione (si contestava solo utilità). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della cassa delle ammende, in via equitativa, la somma di euro 3.000, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Riferimento all'ambito delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi positivi valutabili e senza l'obbligo di ricercare o menzionare tutti gli elementi favorevoli, purché si argomenti sui più rilevanti e sulle specifiche deduzioni difensive

  • art. 133 c.p.

    Riferimento ai criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha applicato i criteri di commisurazione tenendo conto della gravità dei fatti e della continuazione, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole di determinazione della pena in relazione alla continuazione e agli elementi di gravità

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento alla motivazione della sentenza d'appello: la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse conforme ai requisiti richiesti dalla norma

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali contestate dal ricorrente; dalla decisione emerge che non è stato ravvisato alcun vizio procedurale in senso tale da incidere sulla decisione

  • art. 546, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesta di riesame di profili motivazionali in sede di appello: la Corte ha giudicato adeguata la valutazione di merito così come formulata

  • art. 8 L. n.203/1991

    La difesa richiamava la circostanza attenuante speciale per la collaborazione; la Corte ha osservato che l'affermazione di una pregressa collaborazione era generica e priva di elementi concreti idonei a influenzare il giudizio sulle attenuanti generiche

  • art. 603, comma 1 c.p.p.

    art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    La norma è interpretata dalla Corte come prescrittiva della rinnovazione dell'istruttoria solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; pertanto è necessaria l'indicazione di una prova indispensabile, non della sola utilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'imposizione, anche in assenza di colpa grave, di un versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza che ricorrano gravi responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice elenchi e valuti tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che motivi sui fattori ritenuti decisivi e risponda alle specifiche deduzioni difensive.
  • La qualità di "collaboratore di giustizia" rileva se documentata in modo concreto (tenore, durata, risultati); affermazioni generiche non sono idonee a influenzare la valutazione delle attenuanti.
  • La commisurazione della pena deve essere motivata con riferimento alla gravità del reato e agli elementi personali e concorsuali (es. continuazione); frasi generiche del tipo "pena congrua" sono ammissibili solo se accompagnate da riferimenti fattuali specifici.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è prevista solo se il giudice non può decidere in base agli atti (art. 603 c.p.p.); il richiedente deve indicare prove indispensabili, non meramente "utili".
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda secondo quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale e dall'art. 616 c.p.p.

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