Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per estorsione; unico motivo articolato dal ricorrente: erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p., e delle norme processuali (artt. 533, comma 1, 125 e 546, comma 1, lett. c) c.p.p.), per mancata e inadeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante la qualità di "collaboratore di giustizia" e il beneficio della speciale attenuante ex art. 8 L. n.203/1991), errata dosimetria della pena (motivazione ritenuta meramente formulaica) e vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che avrebbe potuto approfondire elementi utili alla difesa; inoltre censura sulla valutazione probatoria basata, secondo la difesa, sulle sole dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e in parte generico. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: il diniego delle attenuanti generiche è stato spiegato con l'assenza di elementi positivi e con il comportamento processuale non collaborativo dell'imputato; il richiamo alla pregressa collaborazione risultava generico e privo di elementi concreti (tenore, durata, risultati). Sulla commisurazione della pena la Corte d'Appello ha fornito riferimenti specifici alla gravità dei reati e alla continuazione, giustificando l'aumento della pena; la rinnovazione dell'istruttoria è stata correttamente negata perché non era indicata una prova indispensabile ai fini della decisione (si contestava solo utilità). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della cassa delle ammende, in via equitativa, la somma di euro 3.000, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Riferimento all'ambito delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi positivi valutabili e senza l'obbligo di ricercare o menzionare tutti gli elementi favorevoli, purché si argomenti sui più rilevanti e sulle specifiche deduzioni difensive
art. 133 c.p.
Riferimento ai criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha applicato i criteri di commisurazione tenendo conto della gravità dei fatti e della continuazione, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 62-bis c.p.
Richiamato tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole di determinazione della pena in relazione alla continuazione e agli elementi di gravità
art. 533, comma 1 c.p.p.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento alla motivazione della sentenza d'appello: la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse conforme ai requisiti richiesti dalla norma
art. 125 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali contestate dal ricorrente; dalla decisione emerge che non è stato ravvisato alcun vizio procedurale in senso tale da incidere sulla decisione
art. 546, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta di riesame di profili motivazionali in sede di appello: la Corte ha giudicato adeguata la valutazione di merito così come formulata
art. 8 L. n.203/1991
La difesa richiamava la circostanza attenuante speciale per la collaborazione; la Corte ha osservato che l'affermazione di una pregressa collaborazione era generica e priva di elementi concreti idonei a influenzare il giudizio sulle attenuanti generiche
art. 603, comma 1 c.p.p.
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
La norma è interpretata dalla Corte come prescrittiva della rinnovazione dell'istruttoria solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; pertanto è necessaria l'indicazione di una prova indispensabile, non della sola utilità
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare l'imposizione, anche in assenza di colpa grave, di un versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza che ricorrano gravi responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice elenchi e valuti tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che motivi sui fattori ritenuti decisivi e risponda alle specifiche deduzioni difensive.
- La qualità di "collaboratore di giustizia" rileva se documentata in modo concreto (tenore, durata, risultati); affermazioni generiche non sono idonee a influenzare la valutazione delle attenuanti.
- La commisurazione della pena deve essere motivata con riferimento alla gravità del reato e agli elementi personali e concorsuali (es. continuazione); frasi generiche del tipo "pena congrua" sono ammissibili solo se accompagnate da riferimenti fattuali specifici.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è prevista solo se il giudice non può decidere in base agli atti (art. 603 c.p.p.); il richiedente deve indicare prove indispensabili, non meramente "utili".
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda secondo quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale e dall'art. 616 c.p.p.
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