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Legge

L.R. Lazio 5/2015

Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio il sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Definisce percorsi triennali e quadriennali, certificazione delle competenze, soggetti accreditati, programmazione triennale e piani annuali. Le previsioni finanziarie sono riferite soprattutto al triennio 2015-2017; la legge è entrata in vigore il 22 aprile 2015.

Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale del Lazio

Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale

La legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, il sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, nel quadro della normativa statale e del principio di leale collaborazione. Il provvedimento mira a garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale, valorizzando autonomia, flessibilità dei percorsi, pari dignità tra istruzione e formazione professionale e raccordo con il mondo del lavoro.

Finalità e principi generali

La Regione orienta il sistema a una serie di obiettivi di fondo:

  • centralità della persona, libertà di scelta dei percorsi, continuità educativa e successo scolastico e formativo;
  • riconoscimento delle competenze comunque acquisite e sostegno all’inserimento, reinserimento e permanenza nel lavoro;
  • libertà di scelta educativa della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate;
  • pari dignità tra istruzione e formazione professionale, con possibilità di raccordo, reversibilità delle scelte e mobilità tra i percorsi;
  • pluralità delle offerte formative e adeguamento alle diverse esigenze degli utenti;
  • collegamento tra politiche dell’istruzione, della formazione, dello sviluppo produttivo e del lavoro;
  • partecipazione di enti locali, parti sociali, istituzioni scolastiche e formative ed enti del terzo settore alla programmazione.

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni come strumenti di integrazione tra politiche per istruzione, formazione professionale e lavoro. La concertazione sociale è individuata come modalità strategica e la commissione regionale di concertazione per il lavoro è la sede di partecipazione delle parti sociali alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche formative regionali. È prevista una relazione annuale da sottoporre alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e istruzione.

Struttura del sistema e obiettivi formativi

Il sistema educativo regionale comprende percorsi funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ed è volto a elevare le competenze generali delle persone. In particolare mira a:

  • ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
  • contrastare dispersione scolastica e disoccupazione giovanile;
  • rispondere ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
  • favorire la permanenza attiva nel lavoro e nel contesto sociale;
  • promuovere integrazione, orientamento e inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
  • sostenere lo sviluppo professionale degli operatori;
  • favorire l’integrazione sociale dei cittadini di origine straniera.

La Regione assicura un’offerta unitaria, coordinata e flessibile, raccordata con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, e sottopone il sistema a valutazione di qualità, efficienza ed efficacia.

Linee di intervento e contenuti dei percorsi

Le principali linee di intervento comprendono:

  • percorsi di istruzione e formazione professionale per giovani tra 14 e 18 anni; alle prime annualità possono iscriversi anche minori tra 14 e 16 anni che abbiano compiuto l’età entro il 31 dicembre dell’anno di inizio e siano comunque titolati all’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
  • percorsi individualizzati per persone con disabilità, con priorità di inserimento e azioni personalizzate;
  • offerta formativa in apprendistato finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali;
  • recupero e sviluppo degli apprendimenti tramite orientamento e tutorato;
  • tirocini orientativi e attività di contatto con il mondo produttivo e dei servizi;
  • azioni di coordinamento, accompagnamento e monitoraggio per alzare i livelli di istruzione e formazione, anche in vista della filiera verticale verso i diplomi professionali;
  • orario annuale obbligatorio e articolazione oraria coerenti con i percorsi previsti;
  • personalizzazione dei percorsi, anche attraverso esperienze dirette, riconoscimento dei crediti in ingresso, integrazione nel gruppo classe e consapevolezza del progetto formativo;
  • percorsi di sostegno per studenti in difficoltà sociali, culturali o personali, anche stranieri;
  • azioni di prevenzione e contrasto del bullismo;
  • sviluppo delle competenze di base e delle competenze chiave di cittadinanza;
  • articolazione dei percorsi in modo da garantire saperi di base, competenze chiave, competenze tecnico-professionali e attività fisiche, motorie e di cultura religiosa;
  • utilizzo di docenti abilitati ed esperti con almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore, con verifica annuale dei requisiti;
  • applicazione del CCNL a tutto il personale coinvolto;
  • possibilità di passaggio in ogni fase tra sistema dell’istruzione e sistema educativo regionale.

Percorsi, qualifiche e diplomi

Il sistema si articola in:

  • percorsi triennali, conclusi con qualifica professionale di III livello europeo, accessibili agli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado;
  • percorsi almeno quadriennali, conclusi con diploma professionale di IV livello europeo, programmati quando l’indirizzo dei percorsi triennali non consenta la prosecuzione coerente negli istituti professionali.

L’offerta è pensata per favorire percorsi graduali, continui, modulari e personalizzati, con diversa durata e articolazione. Le istituzioni formative devono garantire il diritto al passaggio tra istruzione e istruzione/formazione professionale, anche con sostegni didattici e azioni di riallineamento delle competenze. Le qualifiche e i diplomi sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che rientrano nel sistema.

Certificazione delle competenze

Al termine dei percorsi è rilasciata la certificazione delle competenze, in coerenza con i sistemi europei di descrizione dei titoli, con i livelli essenziali delle prestazioni e con gli standard minimi nazionali. La certificazione:

  • garantisce trasparenza delle competenze acquisite e favorisce la prosecuzione degli studi;
  • sostiene inserimento, permanenza e reingresso nel lavoro, oltre allo sviluppo professionale;
  • assicura il riconoscimento regionale, statale ed europeo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali.

Se l’offerta formativa rispetta le norme per l’accesso e l’esercizio di una professione, la certificazione può valere come attestato di idoneità o abilitazione. La certificazione rilasciata anche a seguito di frequenza parziale costituisce credito formativo, così come quella acquisita in contesti non formali e informali o nell’alternanza e nell’apprendistato. Essa è registrata nel libretto formativo del cittadino ed è spendibile lungo tutto l’arco della vita.

Soggetti del sistema e requisiti organizzativi

Sono soggetti del sistema:

  • strutture formative provinciali;
  • strutture formative comunali e della Città metropolitana di Roma Capitale, accreditate o accreditabili;
  • enti strumentali delle province e della Città metropolitana;
  • organismi con strutture accreditate secondo la normativa ministeriale, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica e rapporto convenzionale;
  • istituti professionali, con ruolo integrativo e complementare nel regime di sussidiarietà.

Gli organismi selezionati devono possedere requisiti quali esperienza maturata, curriculum delle risorse umane, capacità progettuale per la personalizzazione e applicazione del CCNL. Le strutture pubbliche provinciali, comunali e metropolitane operano fino al riordino delle funzioni non fondamentali delle province previsto dalla normativa regionale richiamata.

Tutti i soggetti del comma 1, lettere a), b), c) e d), assumono la denominazione di istituzioni formative e godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo. Devono inoltre garantire un sistema di governo idoneo al rispetto di norme su qualità dei processi, livelli essenziali delle prestazioni, contabilità, privacy, appalti, sicurezza sul lavoro, tracciabilità finanziaria e CCNL.

Programmazione territoriale e finanziamento

La programmazione dell’offerta formativa integrata spetta alla Regione. Il Consiglio regionale approva con cadenza triennale gli indirizzi per la programmazione territoriale, in particolare su:

  • ambiti territoriali funzionali dell’offerta;
  • armonizzazione dei parametri dimensionali delle istituzioni formative;
  • finanziamento su base capitaria per frequentante, collegato ai costi standard;
  • volume complessivo di attività di ciascuna istituzione formativa e tipologia dei corsi.

La Giunta regionale adotta entro il 30 giugno di ogni anno il piano annuale degli interventi, coerente con gli indirizzi triennali. Il piano individua servizi e percorsi essenziali, compresi orientamento, contrasto alla dispersione, sostegno a studenti in difficoltà ed educazione civica, stradale, musicale e alla salute. La programmazione è soggetta a monitoraggio regionale in raccordo con i soggetti del sistema.

Sistema informativo regionale

La Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati a istruzione e formazione professionale, istruzione, formazione professionale e lavoro. Essi servono per:

  • analisi, valutazione e supporto alle decisioni sulla programmazione;
  • comunicazione e promozione dell’offerta formativa;
  • successo scolastico e contenimento della dispersione;
  • assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  • gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
  • raccolta e conservazione di certificazioni e accreditamenti;
  • analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

Clausola valutativa e relazioni periodiche

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull’attuazione della legge, con dati su attività svolte, soggetti formativi coinvolti, studenti interessati ed effetti prodotti. La relazione deve riguardare in particolare:

  • offerta formativa e qualifiche conseguite;
  • prosecuzione dei percorsi formativi;
  • inserimento nel mondo del lavoro;
  • agevolazione dei passaggi tra sistema dell’istruzione e sistema educativo regionale.

La Regione può inoltre promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori.

Disposizioni transitorie

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale approva gli indirizzi per la programmazione territoriale. Nelle more, la Giunta regionale adotta il piano annuale degli interventi sulla base degli indirizzi di cui alla legge. Per quanto non previsto, si rinvia alla legge regionale n. 23 del 1992 sull’ordinamento della formazione professionale, in particolare al Titolo VI.

Disposizioni finanziarie

Per il triennio 2015-2017 gli oneri sono valutati in euro 23.672.500,00 per ciascuna annualità, a carico delle risorse proprie regionali iscritte nei programmi della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, oltre alle risorse statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente. Concorrono anche le risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, previa verifica di coerenza con le linee di intervento.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, quindi il 22 aprile 2015.

Obsolescenza pratica

La disciplina è strutturale e non limitata solo al triennio finanziario 2015-2017; tuttavia alcune parti economiche e attuative sono legate a programmazioni e relazioni con cadenze già definite nel tempo. Per questo, pur non risultando abrogata dal testo fornito, la legge conserva utilità come quadro ordinamentale del sistema regionale di istruzione e formazione professionale del Lazio.

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