L.R. Lazio 3/2015
Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in modo organico l’artigianato nel Lazio: definisce impresa artigiana, artigianato artistico e tradizionale, albo, controlli, sanzioni, commissione regionale, programmazione e incentivi. Abroga la precedente l.r. 10/2007 e regola anche il regime transitorio per albi e CSA; resta rilevante per gli atti e i procedimenti successivi all’entrata in vigore e per i bandi/avvisi adottati in attuazione.
Tutela e sviluppo dell’artigianato nel Lazio
Tutela, valorizzazione e sviluppo dell’artigianato nel Lazio
La legge regionale disciplina in modo organico il settore artigiano nel Lazio, definendone i requisiti giuridici, gli strumenti di programmazione, il sistema dell’albo, le forme di riconoscimento dell’artigianato artistico e tradizionale e gli interventi agevolativi. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.
Finalità e riparto di funzioni
La Regione tutela, valorizza e sviluppa l’artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, riconoscendo il ruolo sociale dell’impresa artigiana e la funzione del settore per sviluppo economico e occupazione. Le funzioni amministrative sono ripartite tra Regione, province/Città metropolitana di Roma Capitale e comuni:
- la Regione mantiene le funzioni di indirizzo, gestione dell’albo, sostegno allo sviluppo, accesso al credito, internazionalizzazione, incentivi e interventi cofinanziati;
- province e Roma Capitale concorrono alla programmazione delle aree di insediamento e attuano interventi di rilevanza provinciale;
- i comuni svolgono accertamenti e controlli, gestiscono aree attrezzate, promuovono nuove imprese, reti d’impresa, qualità dei prodotti locali, tutela delle attività artistiche e tradizionali e spazi di coworking.
Regolamento attuativo
La legge demanda a un regolamento regionale di attuazione e integrazione la disciplina di dettaglio su:
- settori tutelati;
- riconoscimento delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale e suo mantenimento;
- controlli sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’albo;
- requisiti e controlli per maestro artigiano e bottega-scuola. Il regolamento doveva essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Nozione di impresa artigiana e modalità di esercizio
È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni, anche semilavorati, oppure la prestazione di servizi, con lavoro organizzato come fattore prevalente di produzione e nel rispetto dei limiti dimensionali di legge. Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, i servizi commerciali, l’intermediazione nella circolazione dei beni e la somministrazione di alimenti e bevande, salvo che siano strumentali, accessorie o complementari. L’impresa può operare in sede fissa o ambulante, ove compatibile con la natura dell’attività, e può svolgersi presso la stessa sede purché restino autonomia aziendale e gestionale. È ammessa la vendita dei beni di propria produzione nei locali di lavorazione o adiacenti, senza applicazione della disciplina commerciale ordinaria. Per il settore alimentare è consentita la vendita per consumo immediato nei locali aziendali, senza servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, acustiche e di sicurezza alimentare.
Impresa artigiana in forma societaria e consorzi
L’impresa artigiana può essere esercitata anche in forma collettiva, tramite società anche cooperative, con esclusione di società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che ricorrano specifici requisiti di prevalenza del lavoro personale dei soci e, nei casi previsti, di maggioranza del capitale e dell’organo amministrativo. I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti all’albo; lo sono anche quelli con partecipazione di imprese non artigiane ed enti pubblici, purché le imprese artigiane siano almeno due terzi e detengano potere di gestione e rappresentanza.
Limiti dimensionali
La legge stabilisce limiti massimi di addetti, variabili in base al tipo di attività:
- impresa non in serie: fino a 18 dipendenti, elevabili a 22 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- impresa in serie non del tutto automatizzata: fino a 9 dipendenti, elevabili a 12 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- lavorazioni artistiche e tradizionali: fino a 32 dipendenti, elevabili a 40 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- trasporto: fino a 8 dipendenti;
- costruzioni edili: fino a 10 dipendenti, elevabili a 14 se gli aggiuntivi sono apprendisti. Sono esclusi dal computo, entro i limiti indicati, alcuni apprendisti mantenuti in servizio per due anni, i lavoratori a domicilio e i portatori di handicap; sono invece computati familiari collaboratori, soci lavoratori e dipendenti delle unità locali. Il superamento dei limiti fino al 20% per non più di tre mesi l’anno non fa perdere l’iscrizione all’albo.
Artigianato artistico e tradizionale
La legge valorizza l’artigianato artistico e tradizionale come componente di rilievo culturale ed economico. Sono considerate lavorazioni artistiche quelle di elevato valore estetico o ispirate a modelli, decori, stili e tecniche tipiche del patrimonio storico e culturale, incluse talune attività di restauro svolte nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici e sui beni culturali. Sono lavorazioni tradizionali quelle tramandate secondo tecniche e modalità consolidate a livello locale o regionale. Le lavorazioni devono essere svolte prevalentemente con tecniche manuali e ad alto livello professionale; è ammesso l’ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi, purché non si ricorra a processi in serie, salvo eccezioni individuate dalla commissione regionale.
Settori tutelati e riconoscimento delle imprese
La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l’artigianato, individua con regolamento i settori tutelati e innovativi di particolare rilievo per l’economia locale, indicando gli elementi essenziali delle lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore. Le imprese artigiane iscritte da almeno tre anni all’albo e operanti in uno dei settori tutelati possono chiedere il riconoscimento di impresa operante nell’artigianato artistico e tradizionale. Il riconoscimento è annotato nell’albo e consente l’uso del contrassegno di appartenenza. Il regolamento disciplina anche il mantenimento del riconoscimento in caso di trasferimento d’azienda o modifiche societarie e può prevedere ulteriori requisiti.
Contrassegno di appartenenza
Il contrassegno di appartenenza all’artigianato artistico e tradizionale è definito dalla commissione regionale per l’artigianato e deve comunque riportare la dicitura “Regione Lazio”. La struttura competente vigila sul corretto uso del contrassegno. È vietato apporlo su prodotti finiti acquistati da terzi.
Albo regionale delle imprese artigiane
È istituito l’albo regionale delle imprese artigiane, articolato su base territoriale provinciale e metropolitana in due sezioni:
- una per le imprese in possesso dei requisiti di impresa artigiana;
- una per consorzi e società consortili. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere alle agevolazioni e agli incentivi previsti dalla legge. Le imprese non iscritte non possono usare riferimenti all’artigianato nella denominazione, insegna o marchio. L’albo è gestito dalla struttura regionale territoriale competente; la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio per il collegamento con il registro imprese e la gestione dei flussi telematici.
Iscrizione, modifiche e cancellazione dall’albo
L’avvio dell’attività artigiana avviene mediante dichiarazione telematica, anche tramite Agenzie per le imprese, resa con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa. La dichiarazione produce l’iscrizione all’albo dalla data di presentazione e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. La struttura competente verifica i requisiti e, se rileva carenze o difformità, avvisa l’interessato via PEC assegnando almeno dieci giorni per regolarizzare o presentare osservazioni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la struttura adotta gli eventuali provvedimenti di modifica o cancellazione; il termine si interrompe con l’avviso e riprende dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine concesso. Le modifiche dello stato di fatto o di diritto e la cessazione dell’attività devono essere denunciate entro 30 giorni. Se la struttura non provvede entro 60 giorni, la modifica o cancellazione operano di diritto dalla data dell’evento denunciato. Sono previsti anche provvedimenti d’ufficio quando altri enti di vigilanza rilevino il possesso, la perdita o la variazione dei requisiti.
Mantenimento dell’iscrizione in casi particolari
In caso di invalidità, morte, interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’iscrizione per un massimo di cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se l’esercizio è assunto dal coniuge, da parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività che richiedono requisiti tecnico-professionali, tali soggetti possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno.
Ricorsi e controlli
Contro i provvedimenti della struttura competente in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, nonché contro il mancato riconoscimento dell’impresa artigiana artistica e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l’artigianato entro 60 giorni. Il ricorso contro la cancellazione sospende l’esecuzione del provvedimento. La commissione regionale decide sui ricorsi; contro le sue decisioni restano esperibili i rimedi giurisdizionali ordinari.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per omesse o tardive comunicazioni, nonché per l’uso illecito del contrassegno o del riferimento all’artigianato. Le principali sanzioni vanno, a seconda della violazione, da 25 euro a 3.000 euro. La struttura competente accerta e contesta le violazioni; i provvedimenti ex legge n. 689/1981 sono adottati dal comune in cui ha sede legale l’impresa.
Commissione regionale per l’artigianato
La commissione regionale per l’artigianato è l’organo amministrativo di rappresentanza e tutela del settore. È costituita presso l’assessorato competente, dura cinque anni ed è composta da:
- un esperto di materie giuridiche designato dal Presidente della Regione;
- un rappresentante INPS;
- un rappresentante Unioncamere;
- cinque esperti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative. I componenti sono rinnovabili una sola volta, non percepiscono compensi ma solo rimborsi spese documentati e decadono per perdita di rappresentatività, assenze ingiustificate o violazioni delle regole di designazione. La commissione elegge presidente e vicepresidente; il suo funzionamento è disciplinato da regolamento interno. La Giunta regionale vigila sul funzionamento e può nominare un commissario ad acta in caso di impossibilità o gravi irregolarità.
Funzioni della commissione
La commissione svolge funzioni di studio, consultazione e coordinamento, ed è centrale nella disciplina del settore. In particolare:
- elabora indagini conoscitive e statistiche;
- esprime pareri su atti di programmazione e legislazione regionale;
- propone iniziative di sviluppo e tutela;
- coordina le strutture competenti e uniforma la gestione dell’albo;
- formula proposte per l’individuazione dei settori tutelati;
- esprime pareri sul piano triennale e sulle modalità di aggiornamento dell’albo;
- definisce il contrassegno dell’artigianato artistico e tradizionale;
- decide sui ricorsi;
- attribuisce la qualifica di maestro artigiano e tiene il relativo elenco;
- predispone il programma annuale operativo e presenta una relazione annuale entro il 31 marzo. Nei procedimenti relativi a ricorsi e attribuzione della qualifica di maestro artigiano, i componenti in conflitto di interessi devono astenersi.
Segreteria amministrativa
La commissione si avvale di una segreteria amministrativa regionale che cura l’istruttoria dei ricorsi, verbalizza e conserva gli atti, esamina i quesiti, emana direttive di uniformazione e svolge ogni altro compito connesso.
Programmazione regionale
L’intervento regionale si fonda su strumenti programmatori:
- piano triennale;
- piano annuale;
- specifici piani di intervento, in mancanza del piano triennale. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la commissione, può essere aggiornato prima della scadenza e deve essere adottato entro luglio dell’anno precedente alla scadenza del triennio. È pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale. Esso definisce obiettivi, priorità territoriali, obiettivi specifici, fabbisogno finanziario, ambito degli enti strumentali e interventi gestiti tramite convenzioni. Il piano annuale è adottato dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio, su proposta dell’Assessore competente e sentito l’Assessore al lavoro; individua settori d’intervento, tipologie di investimento, importi, criteri di concessione e revoca, ripartizione del fondo e modalità di monitoraggio. Se il piano triennale non è approvato, la Giunta adotta specifici piani di intervento sulla base delle risorse di bilancio, con parere vincolante della commissione consiliare competente.
Agevolazioni e Fondo regionale
La Regione istituisce il “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale”, destinato a finanziare le agevolazioni previste dalla legge. Le agevolazioni possono assumere la forma di sovvenzioni, contributi in conto interessi, prestiti e garanzie. Le risorse del fondo derivano dalle dotazioni destinate agli interventi per l’artigianato, dalle residue disponibilità trasferite a Sviluppo Lazio per la precedente disciplina e da ulteriori risorse iscritte nei programmi regionali e nei programmi operativi della programmazione 2014-2020, se coerenti con le linee di intervento. La gestione del fondo è affidata alla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive.
Beneficiari e modalità di attuazione degli interventi
Possono beneficiare delle agevolazioni:
- imprese artigiane iscritte all’albo;
- consorzi e società consortili iscritti all’albo;
- altre forme aggregative purché le imprese artigiane siano almeno due terzi e detengano gestione e rappresentanza. La Regione può semplificare le procedure tramite pacchetti integrati di agevolazioni (PIA), individuando categorie destinatarie e criteri attuativi. Le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione sono stabilite con avviso pubblico; possono essere fissati anche vincoli di destinazione d’uso dei beni. Per attività istruttorie o di erogazione la Regione può stipulare convenzioni con società o enti strumentali regionali o con enti pubblici, nel rispetto della terzietà e con disciplina dei reciproci diritti, obblighi e controlli sull’utilizzo delle risorse.
Centri servizi per l’artigianato
La Regione promuove i centri servizi per l’artigianato (CSA) per assistere le imprese nelle fasi di costituzione, modifica e cancellazione dall’albo, favorire innovazione tecnologica, tutela ambientale, risparmio energetico, accesso alle agevolazioni e ai servizi, aggregazione e promozione commerciale. I CSA, anche in forma consortile, sono costituiti dalle associazioni artigiane provinciali e regionali e accreditati secondo criteri fissati dalla Giunta, che disciplina anche i contributi per la loro costituzione e attività.
Interventi per le imprese artigiane
La legge prevede interventi per:
- nascita, sviluppo e innovazione d’impresa, compresi immobili aziendali, attrezzature, innovazione tecnologica, tutela ambientale, sicurezza, commercio telematico, ricerca e ricambio generazionale;
- sostegno all’occupazione, con particolare attenzione a giovani, donne e categorie svantaggiate;
- sviluppo delle lavorazioni innovative;
- gestione virtuosa dei rifiuti e chiusura del ciclo produttivo. Nel settore dei servizi sono agevolati i progetti innovativi per promozione, continuità del servizio e introduzione di tecniche innovative. Per l’artigianato artistico e tradizionale sono finanziabili ricerca, innovazione, promozione, pubblicazioni, partecipazione a fiere e manifestazioni, spazi espositivi in strutture culturali e altre iniziative di valorizzazione. Possono presentare progetti imprese, consorzi, società consortili e altre forme aggregative del settore. Per consorzi e forme aggregative sono previste agevolazioni per riduzione dell’impatto ambientale, promozione commerciale, ricerca e aggiornamento tecnologico e nuove iniziative produttive o ammodernamenti.
Formazione, maestro artigiano e bottega-scuola
La Regione incentiva corsi di formazione per artigiani del settore artistico e tradizionale, coinvolgendo le imprese e in collaborazione con enti di formazione pubblici o privati accreditati. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla commissione, su richiesta, al titolare o al socio lavoratore di un’impresa riconosciuta nell’artigianato artistico e tradizionale, in presenza di adeguata anzianità professionale e attitudine all’insegnamento. Presso la commissione è istituito l’elenco regionale dei maestri artigiani. La bottega-scuola è l’impresa artigiana del settore artistico e tradizionale in cui operi un maestro artigiano e che svolga compiti di formazione professionale. Il riconoscimento richiede idoneità tecnica e strutturale ed è disciplinato dal regolamento regionale. La formazione pratica avviene sotto la responsabilità del titolare della bottega-scuola; la formazione teorica può essere integrata tramite enti di formazione. I soggetti responsabili devono trasmettere relazioni periodiche; al termine del percorso e previo esame teorico-pratico, la direzione competente rilascia la qualifica professionale. Agli oneri per l’esame si provvede con il fondo regionale. Gli allievi percepiscono una sola indennità di frequenza, stabilita dalla Giunta, e sono coperti per infortuni e malattie professionali con oneri a carico della Regione.
Promozione e manifestazioni fieristiche
La Regione coordina e promuove le manifestazioni fieristiche e più in generale la diffusione dei prodotti artigiani laziali, valorizzando la produzione regionale e favorendo il mercato interno ed estero. Può concedere contributi per:
- organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative promozionali o dimostrative;
- partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all’estero. I contributi per l’organizzazione possono essere concessi a enti locali, imprese artigiane singole e associate, associazioni di categoria e soggetti specializzati. Quelli per la partecipazione sono destinati prioritariamente all’artigianato artistico e tradizionale; per gli altri soggetti è richiesto che alla manifestazione partecipino almeno tre imprese artigiane. Non è possibile ricevere tali contributi per più di tre volte in un anno solare. Accesso e concessione avvengono tramite avviso pubblico.
Sostegno ai comuni e aree di insediamento artigianale
La Regione incentiva i comuni, anche associati, che individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono realizzazione e sviluppo. Le aree devono essere composte in maggioranza da imprese artigiane e risultare previste negli strumenti urbanistici vigenti. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite tramite convenzioni. La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità per contributi destinati agli studi di fattibilità delle opere. La Regione sostiene inoltre i comuni, anche associati, con contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale ed energetico di immobili di proprietà comunale o nella disponibilità dei comuni per almeno dieci anni. Gli immobili possono essere concessi in locazione alle imprese artigiane e alle forme aggregative a canone ricognitorio, nel rispetto della disciplina urbanistica.
Regime degli aiuti di Stato
I contributi previsti dalla legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Quelli esentati dalla notifica sono concessi secondo i regolamenti europei applicabili e nei relativi periodi di validità. Quelli soggetti a notifica possono essere concessi solo dopo autorizzazione della Commissione europea o quando si ritenga che l’aiuto sia stato autorizzato implicitamente; in tal caso decorrono dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
Modifiche alla disciplina regionale previgente e abrogazioni
La legge modifica la l.r. 14/1999, inserendo tra le funzioni regionali la gestione dell’albo artigiani, l’associazionismo e nuove forme aggregative, i controlli ai fini dell’albo, il sostegno a reti d’impresa, la promozione di prodotti e servizi, la salvaguardia delle imprese artistiche e tradizionali e gli spazi di coworking. Sono abrogate la l.r. 10/2007 e altre disposizioni collegate, con superamento della precedente disciplina generale dell’artigianato.
Disposizioni transitorie
Fino all’istituzione delle nuove strutture territoriali e alla formazione del personale, entro sei mesi dall’entrata in vigore, la gestione degli albi provinciali resta ai commissari ad acta delle precedenti commissioni provinciali con il supporto delle segreterie esistenti, fermo restando il nuovo regime di iscrizione e modificazione. Fino all’adozione del regolamento sui settori tutelati restano validi i settori già individuati in base alla precedente legge. I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore relativi alle agevolazioni della precedente normativa restano disciplinati da quella disciplina. I CSA già costituiti e autorizzati sono accreditati previa eventuale modifica degli statuti secondo la nuova legge e la deliberazione attuativa della Giunta.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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