L.R. Lazio 4/2015
Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonchè per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio un sistema organico di tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, prevenzione e indennizzo dei danni e regolazione dell’attività venatoria. Prevede una struttura regionale e un comitato scientifico, un programma operativo annuale, regole su prevenzione, controlli, indennizzi e finanziamenti. Molte misure dipendono da regolamento attuativo; la disciplina sostituisce e abroga precedenti fondi e l’Osservatorio faunistico-venatorio.
Interventi regionali su fauna selvatica e attività faunistico-venatoria nel Lazio
Interventi regionali sulla fauna selvatica e sull’attività faunistico-venatoria
La legge della Regione Lazio disciplina un sistema organico di interventi per la tutela, la gestione e il controllo della fauna selvatica presente sul territorio regionale, la conservazione degli habitat, la prevenzione e l’indennizzo dei danni e la regolazione dell’attività faunistico-venatoria.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda l’intero territorio regionale laziale e si applica nel rispetto della normativa europea e statale. Le finalità principali sono la conservazione della fauna selvatica e dei relativi habitat, la prevenzione dei danni alle attività economiche e la corretta gestione del prelievo venatorio.
Sistema degli interventi regionali
La Regione promuove o realizza interventi di ricerca, monitoraggio e conservazione, tra cui:
- studio della biologia, dei comportamenti e dell’alimentazione della fauna;
- monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e dei relativi habitat, con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario;
- predisposizione di piani di azione per conservazione, gestione e controllo delle specie cacciabili;
- controllo delle specie da eradicare o contenere;
- sostegno tecnico e finanziario per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica ad attività agricole, zootecniche e ad altre attività umane;
- interventi di controllo per ricomporre squilibri ecologici nelle aree naturali protette e per proteggere produzioni agro-zootecniche e fondi coltivati;
- verifiche sulle deroghe al prelievo venatorio e predisposizione della relativa relazione per gli organi statali e per ISPRA;
- indirizzi per i piani di abbattimento selettivo degli ungulati, anche fuori dai periodi e dagli orari ordinari previsti dalla legge statale, secondo la disciplina richiamata;
- raccolta, analisi e diffusione dei dati faunistici e venatori;
- indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria;
- formazione degli operatori e attività divulgative.
Struttura organizzativa regionale e Comitato scientifico
All’attuazione e al coordinamento degli interventi è preposta una specifica struttura organizzativa regionale a responsabilità dirigenziale, collocata nella direzione competente in materia di agricoltura. Per gli interventi che interessano le aree naturali protette, la struttura opera in collaborazione con la direzione competente in materia di ambiente.
La struttura:
- predispone entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull’attuazione degli interventi e sui risultati conseguiti nell’anno precedente;
- coordina i rapporti con il Comitato scientifico per la fauna selvatica;
- può avvalersi dell’ISPRA, quando non vi sia una competenza specifica riservata a quest’ultimo dalla normativa statale;
- realizza gli interventi, in alcune materie, anche con la collaborazione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
È inoltre istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica, nominato dal Presidente della Regione. Il Comitato è composto dal direttore generale di ARSIAL, che lo presiede, e da sette esperti in materie faunistiche, agricole, forestali, ambientali, giuridiche e statistiche/dati.
Il Comitato dura in carica cinque anni, è rinnovabile per i componenti diversi dal presidente, elegge un vice presidente e svolge funzioni di proposta, parere, assistenza tecnico-scientifica, studio, ricerca, formazione e aggiornamento.
Regolamento attuativo e disciplina dei danni da fauna
La legge demanda a un regolamento regionale attuativo e integrativo la definizione dei criteri e delle modalità per:
- prevenzione, verifica, valutazione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e inselvatichita;
- vendita delle carni di animali commestibili abbattuti;
- coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti;
- predisposizione delle ordinanze di contenimento dei danni;
- procedure di segnalazione, rilevamento, valutazione e indennizzo;
- centralizzazione dei dati in una banca dati unica presso la direzione agricoltura, considerata banca dati centrale;
- tempi e procedure di erogazione degli indennizzi;
- criteri per lo sviluppo delle filiere legate alla vendita delle carni, previo accertamento veterinario;
- disciplina del selecontrollo, con formazione unitaria dei selecontrollori e aggiornamento dell’elenco nella banca dati centrale;
- criteri e modalità dei piani di abbattimento selettivo.
Fino all’approvazione del regolamento, il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge.
Prevenzione dei danni
La Regione promuove e finanzia misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche e ad altre attività umane.
Tra le misure previste rientrano in particolare:
- realizzazione e manutenzione di recinzioni e altre opere di difesa delle colture e degli allevamenti;
- alimentazione complementare, come coltivazioni a perdere e foraggiamento dissuasivo.
Controllo della fauna selvatica
Gli interventi di controllo sono finanziati e programmati per le specie che, per eccessiva presenza o densità, riducono la rinnovazione forestale, causano squilibri ecologici, danni all’agricoltura o agli assetti idrogeologici.
La disciplina richiama il controllo finalizzato alla tutela degli ecosistemi naturali protetti e alla protezione delle produzioni agro-zootecniche.
Indennizzo dei danni
L’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è posto, oltre che nei casi disciplinati per le aree naturali protette, a carico dei soggetti titolari o proprietari indicati dalla legge, in relazione ai fondi e alle strutture dove i danni si verificano.
Sono indennizzabili, tra gli altri, i danni:
- alle colture erbacee, orticole e arboree, salvo quelle destinate all’autoconsumo;
- agli animali da reddito;
- alle opere di protezione di terreni coltivati o allevamenti;
- ad attrezzature e impianti agricoli e forestali, come irrigazione e serre.
La disciplina si estende anche alle spese di prevenzione e, in alcuni casi, ai danni a persone o cose causati da specifiche specie di fauna selvatica.
Programma operativo annuale
La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 settembre dell’anno precedente, il programma operativo annuale degli interventi. Il programma definisce:
- obiettivi, priorità e tempi di realizzazione;
- soggetti attuatori;
- attività di verifica, monitoraggio e raccolta dati;
- risorse strumentali e finanziarie necessarie.
Il programma aggiorna annualmente:
- gli elementi tecnico-economici per il calcolo degli indennizzi;
- i contributi sui premi assicurativi per contratti, individuali o collettivi, destinati a coprire i danni da fauna selvatica.
Aiuti di Stato e disciplina europea
I contributi previsti dalla legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La legge distingue tra:
- contributi esentati dall’obbligo di notifica, concessi secondo i regolamenti europei applicabili nel relativo periodo di validità;
- contributi soggetti a notifica, concedibili solo dopo autorizzazione della Commissione europea o quando l’autorizzazione possa ritenersi intervenuta tacitamente, con decorrenza dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR;
- regimi di aiuto nel settore agricolo e forestale, da concedere in conformità agli orientamenti UE 2014-2020 richiamati dalla legge.
Disposizioni transitorie e soppressione dell’Osservatorio
Entro trenta giorni dall’istituzione della nuova struttura regionale, la Giunta trasferisce ad essa i compiti e le risorse tecniche e strumentali dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale e ne dichiara la soppressione.
Nelle more dell’esecutività della deliberazione di approvazione del primo programma, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni regionali richiamate dalla legge, incluse quelle sui fondi per prevenzione e indennizzo nelle aree naturali protette.
Abrogazioni
Con l’entrata in esecutività delle deliberazioni previste dalla legge sono abrogate o cessano di applicarsi le disposizioni incompatibili, in particolare:
- l’articolo 18 della legge regionale 17/1995 sull’Osservatorio faunistico-venatorio;
- gli articoli 42 e 42-bis della legge regionale 17/1995;
- le disposizioni istitutive dei precedenti fondi regionali per prevenzione e indennizzo dei danni nelle aree naturali protette.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge sono istituiti specifici fondi regionali:
- uno per prevenzione, controllo e conservazione della fauna nelle aree naturali protette;
- uno per prevenzione e indennizzo dei danni e per la conservazione e il controllo della fauna fuori dalle aree protette.
Le risorse iniziali sono individuate per gli esercizi 2015 e seguenti, con confluenza di fondi speciali e residui di bilancio. Ulteriori entrate possono provenire:
- dai proventi degli abbattimenti selettivi, versati al bilancio regionale;
- da risorse della programmazione 2014-2020 finanziata dai fondi strutturali comunitari, se coerenti con gli interventi previsti;
- per i contributi assicurativi, dalla legge di bilancio regionale 2016-2018.
Gli oneri per il funzionamento della struttura organizzativa e del Comitato scientifico sono coperti con le risorse del bilancio regionale già disponibili.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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