L.R. Lazio 2/2015
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 2/2015 proroga al 14 febbraio 2016 un termine previsto dalla l.r. 24/1998, estende da due a tre anni un diverso termine dell’art. 27.1 e ridefinisce la delega ai comuni per il parere relativo a opere abusive già realizzate entro il 31 marzo 2003. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina laziale sulla pianificazione paesistica e la tutela dei vincoli paesaggistici
Modifiche alla disciplina laziale su paesaggio e vincoli paesistici
La legge regionale del Lazio n. 2 del 12 febbraio 2015 interviene sulla l.r. 24/1998 in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico. Le modifiche incidono su termini procedurali e sulla delega ai comuni di alcune funzioni amministrative.
Proroga di un termine procedurale
La legge sostituisce il termine originario previsto dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998:
- il riferimento a “entro il 15 febbraio 2015” è sostituito da “entro il 14 febbraio 2016”.
La disposizione opera quindi come proroga di un adempimento o termine già previsto dalla normativa paesistica regionale.
Estensione di un termine da due a tre anni
L’intervento modifica anche l’articolo 27.1, comma 1, della stessa legge regionale, sostituendo la durata:
- da “due anni” a “tre anni”.
Il testo fornito non specifica ulteriormente il contenuto dell’istituto, ma la modifica rileva per l’allungamento del relativo termine di efficacia o durata previsto dalla disciplina richiamata.
Delega ai comuni per il parere su opere già realizzate
L’articolo 32 della l.r. 24/1998 viene sostituito integralmente e ridefinisce l’oggetto della delega ai comuni. Rimane fermo quanto previsto dalla l.r. 8/2012 sul conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio; in aggiunta, sono delegate ai comuni ulteriori funzioni amministrative relative al parere previsto dall’articolo 32 della legge n. 47/1985.
La delega riguarda però solo:
- le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003.
Si tratta quindi di una competenza comunale circoscritta a una platea temporale definita di interventi già esistenti alla data indicata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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