Sentenza n. 13962/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, residente legalmente in Italia da oltre dieci anni e incensurata, ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva fondato il rigetto su plurime segnalazioni, condanne e vicende penali riguardanti i due figli della richiedente. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo che la responsabilità penale è personale, che i precedenti dei figli erano risalenti e in parte di modesta entità, che alcuni procedimenti si erano conclusi con assoluzione o con misure alternative alla detenzione e che il Ministero non aveva adeguatamente valutato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della propria incensuratezza, della permanenza ultradecennale e dell'integrazione economica e sociale in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sindacabile soltanto per insufficienza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o carenza motivazionale, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Ha ritenuto legittimo considerare, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione della richiedente, anche le vicende penali dei figli, poiché il contesto familiare può costituire elemento indiziario rilevante e l'acquisto della cittadinanza produce benefici indiretti per i familiari, tra cui la protezione dall'espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto pertinente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria nei confronti della richiedente. Le condanne per furto, anche reiterate, sono state ritenute idonee a evidenziare una non occasionalità delle condotte e a sostenere il giudizio prognostico negativo; la risalenza dei fatti non è stata considerata decisiva perché collocata nel decennio rilevante per la verifica dei requisiti di cittadinanza. L'affidamento in prova al servizio sociale è stato ritenuto irrilevante ai fini della valutazione, trattandosi di modalità di esecuzione della pena che non incide sull'accertamento irrevocabile della responsabilità penale. Il motivo relativo all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato respinto perché l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva, logica e coerente; le deduzioni della ricorrente non contenevano elementi nuovi e decisivi. La mera residenza ultradecennale e l'inserimento ordinario nel tessuto sociale costituiscono presupposti per la domanda, non un diritto alla naturalizzazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'interesse pubblico.
art. 6 l. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
Il furto, punito dall'art. 624 c.p. con pena edittale massima di tre anni, è stato ritenuto, secondo la giurisprudenza richiamata, fattore ostativo particolarmente significativo anche nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare le condotte penalmente rilevanti dei familiari come elementi indiziari nell'ambito di una valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità della richiedente, poiché il diniego non ha natura punitiva.
art. 10-bis l. 241/1990
L'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni deduzione contenuta nelle osservazioni al preavviso di rigetto; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea a giustificare la decisione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
L'acquisto della cittadinanza può produrre benefici indiretti per i familiari, tra cui l'impossibilità di espellere determinati parenti, elemento considerabile nel giudizio prognostico ministeriale.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La possibilità per i familiari di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce ulteriore conseguenza indiretta della cittadinanza, rilevante nella valutazione dell'interesse pubblico.
art. 47 l. 354/1975
L'affidamento in prova al servizio sociale riguarda le modalità di esecuzione della pena e non elimina né modifica l'accertamento della responsabilità penale contenuto nella sentenza irrevocabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale per giustificare la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non costituisce un diritto derivante dalla sola residenza decennale, ma l'esito di un'ampia valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente e sulla sua attitudine a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può considerare, quali elementi indiziari del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche le condotte penalmente rilevanti dei familiari, soprattutto quando sussistano rapporti stabili e quando l'acquisto della cittadinanza produca benefici indiretti per il nucleo familiare. Tale valutazione non viola il principio di personalità della responsabilità penale, perché non ha natura sanzionatoria.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza, atto di alta amministrazione, resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza estendersi alla sostituzione della valutazione prognostica ministeriale.
- La reiterazione di condanne per il medesimo reato può essere valutata come indice di non occasionalità della condotta; inoltre, la collocazione dei fatti nel decennio anteriore alla domanda può renderli pertinenti al periodo di osservazione rilevante per la verifica dell'irreprensibilità richiesta ai fini della naturalizzazione.
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, quale modalità alternativa di esecuzione della pena, non incide sull'accertamento della responsabilità penale contenuto nella sentenza irrevocabile e non impedisce all'amministrazione di considerare il precedente nel procedimento di cittadinanza.
- Ai fini dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento conclusivo non deve confutare analiticamente tutte le osservazioni del privato, quando queste non introducano elementi nuovi e decisivi; è sufficiente una motivazione complessiva, logica e coerente con gli elementi istruttori utilizzati.
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