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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49954/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per il reato di rapina impropria aggravata tentata (come qualificato in primo grado) riducendo però la pena per il tentativo. Lamentava: (i) la mancata sussistenza di violenza o minaccia verso la persona e un errato accertamento della dinamica tale da escludere la rapina; (ii) il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dell'offerta risarcitoria accettata dalla persona offesa, mentre era stata confermata l'aggravante per la minorata difesa essendo la vittima ultrasessantacinquenne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come rapina impropria tentata (sottrazione del portafogli, violenza/minaccia realizzata mediante la vettura condotta dalla complice e lancio dell'oggetto fuori dal finestrino, offerta risarcitoria di 200 euro accettata dalla vittima) e il mantenimento dell'aggravante dell'età della persona offesa; ha qualificato l'offerta risarcitoria tardiva come meramente strategica e non idonea a giustificare attenuanti. Per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale per la deduzione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione ma risulta carente nella specificità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione/falsa applicazione della legge penale dedotti nel ricorso; la Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione di merito e sono manifestamente infondati o generici.

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Richiamato per la qualificazione del reato come rapina (nella formulazione di 'rapina impropria' e nel relativo tentativo): la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi di violenza/minaccia anche per la condotta della complice alla guida del veicolo.

  • art. 192 codice di procedura penale

    Richiamato tra le norme invocate con riferimento ai presunti vizi di motivazione; la Corte di Cassazione ritiene però che la motivazione di merito sia congrua e non illogica.

  • art. 616 codice di procedura penale

    articolo 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna della parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte fissa la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: genericità o mancato confronto porta a inammissibilità.
  • La riconduzione di una condotta alla rapina (anche 'impropria') può fondarsi non solo sul contatto fisico ma anche su comportamenti idonei a costituire minaccia o violenza (es. guida del veicolo per impedire la reazione della vittima, condotta congiunta di più persone).
  • Il giudizio sulla sussistenza del tentativo o della consumazione è fattuale: se la documentazione e la motivazione di merito mostrano elementi coerenti che indicano minaccia/violenza e sottrazione non completata o interrotta, la qualificazione come tentativo può essere confermata.
  • Offerte risarcitorie tardive o 'strategiche' non garantiscono automaticamente il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; rileva la tempestività, la congruità e il contesto in cui sono state fatte.
  • La presenza di aggravanti (es. età avanzata della persona offesa, minorata difesa) può pesare anche se l'imputato invoca attenuanti; il giudice valuta la gravità e le modalità della condotta nel suo complesso.
  • Proporre ricorsi infondati o poco curati può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa.

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