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Sentenza

Sentenza n. 1639/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di adozione e approvazione del PUC e del RUEC del Comune di San Gregorio Magno, nella parte in cui classificano i terreni dei ricorrenti in zona IC3 – Attrezzature di interesse comune, nonché gli atti presupposti relativi alle modifiche del piano e il parere provinciale di coerenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due proprietari di terreni censiti al foglio 28, particelle 23, 2648 e 5173, sui quali insisteva un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma del 1980 e poi demolito, hanno chiesto l’annullamento degli atti di formazione e approvazione del PUC e del RUEC, nella parte in cui destinano le aree a zona IC3. Hanno dedotto: a) che le modifiche agli elaborati apportate dopo l’adozione, con deliberazioni della Giunta comunale n. 30/2022 e n. 124/2022, avrebbero alterato sostanzialmente il piano, imponendo nuova pubblicazione e riapertura dei termini per le osservazioni; b) che le modifiche avrebbero richiesto una nuova acquisizione del parere del Genio Civile; c) difetto di istruttoria e motivazione sulla localizzazione delle attrezzature di interesse comune sui loro terreni; d) illogicità e sproporzione della scelta, considerata la disponibilità di aree alternative; e) mancanza dei presupposti urbanistici e adeguatezza già raggiunta della dotazione di standard; f) lesione dell’affidamento nella possibilità di utilizzazione edificatoria e sproporzione del sacrificio imposto alla proprietà. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che le modifiche non avessero rielaborato sostanzialmente il piano e che la scelta rientrasse nella discrezionalità pianificatoria. L’Autorità di Bacino costituita ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato la censura sulla mancata ripubblicazione perché i ricorrenti non hanno dimostrato che le modifiche successive all’adozione avessero alterato i criteri generali o l’impianto strategico del piano; gli interventi risultavano invece affinamenti tecnici, recepimento di osservazioni e completamento istruttorio. Ha respinto la censura relativa al Genio Civile: non sono state individuate modifiche concretamente incidenti sugli aspetti geologici, sismici o strutturali già valutati, sicché la doglianza è rimasta generica. Ha respinto le contestazioni sulla destinazione IC3, rilevando che la pianificazione esprime ampia discrezionalità e che il sindacato giurisdizionale è limitato a manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o macroscopica irragionevolezza, non riscontrati. La destinazione funzionale ad attrezzature di interesse comune non richiede l’individuazione immediata della singola opera; la presenza di localizzazioni alternative o la preferenza dei ricorrenti per un diverso assetto non dimostrano l’illegittimità della scelta. Ha inoltre escluso un affidamento qualificato: la mera proprietà e l’aspettativa di mantenere una disciplina urbanistica più favorevole non impongono motivazione puntuale o rafforzata, in assenza di circostanze specifiche idonee a consolidare l’aspettativa. Spese integralmente compensate per la natura e complessità delle questioni.

Massime di principio

  • La ripubblicazione di un piano urbanistico generale dopo modifiche intervenute tra adozione e approvazione è necessaria soltanto se le modifiche comportano una rielaborazione complessiva, alterano i caratteri essenziali o incidono sull’impianto strategico e sui criteri fondamentali del piano; non è invece richiesta per modifiche anche numerose che riguardino singole aree o aspetti specifici senza mutare la struttura fondamentale.
  • La rinnovazione di un parere tecnico già acquisito è necessaria quando le modifiche successive del piano incidono direttamente sugli aspetti che erano stati oggetto della valutazione tecnica originaria; chi deduce la necessità del nuovo parere deve indicare concretamente tali modifiche e la loro incidenza.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o macroscopica irragionevolezza. La prospettazione di localizzazioni alternative o di una soluzione ritenuta preferibile dal proprietario non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’illegittimità della scelta pianificatoria.
  • La destinazione urbanistica di un’area a una funzione di interesse comune non richiede che il piano individui contestualmente la singola opera pubblica da realizzare, essendo sufficiente la programmazione della funzione urbanistica assegnata all’area.
  • Nella formazione di uno strumento urbanistico l’obbligo motivazionale è in via generale soddisfatto dall’indicazione dei criteri e dei profili generali delle scelte; una motivazione puntuale o rafforzata è richiesta quando ricorrono situazioni consolidate o affidamenti qualificati. La mera proprietà del fondo o la precedente esistenza di una disciplina più favorevole non fondano, da sole, un affidamento tutelabile alla conservazione dell’edificabilità.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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